Un decreto lavoro per la “Festa del Lavoro”

In una data simbolica, quella del Primo maggio, a Palazzo Chigi si è avuta l’approvazione, nel corso del trentaduesimo Consiglio dei Ministri, di quello che è stato già ribattezzato come “decreto lavoro“, e che ha l’obiettivo di introdurre misure urgenti finalizzate all’inclusione sociale e all’accesso al mondo del lavoro. Il testo si compone di 45 articoli, 5 capi e un allegato ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 con il sottotitolo: “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

 Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale il governo ha emanato una serie di misure che trasformeranno l’attuale panorama del mondo del lavoro.

In primis, il governo italiano ha messo mano ad una delle misure più controverse degli ultimi anni “il Reddito di Cittadinanza” che, a partire dal 2024, sarà sostituito dall’assegno unico di inclusione. Tale assegno è volto al sostegno economico e all’inclusione sociale e professionale, fino a un massimo di 7.650 € e avrà le seguenti caratteristiche: sarà erogato per un periodo non superiore ai 18 mesi e potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese.

Inoltre, per i soggetti occupabili, coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale ovvero tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Il Decreto 4 maggio 2023, n. 48, ha istituito un nuovo supporto per la formazione al lavoro, riguardante tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 59 anni di età, che possono essere avviati al lavoro e con un reddito familiare non superiore a 6.000 € annui. Tale supporto è stato ideato per coloro che non presentano i requisiti necessari per poter accedere all’assegno di inclusione.

Per il periodo che va dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 il provvedimento governativo prevede un taglio del cuneo fiscale del 4%, attraverso l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, in particolare: per i redditi fino a 35.000 € si arriva al 6% e per i redditi fino a 25.000 € si arriva al 7%.

L’articolo 40 del decreto aumenta, per il 2023, il limite dei cosiddetti fringe benefit – compensi in forma non monetaria, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori – e, in tal modo, i welfare aziendali saranno concessi nella soglia massima di 3.000 € ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati. Spetta ai datori di lavoro decidere se concedere tali buoni o meno. Per sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro è riconosciuto un incentivo a domanda nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. I giovani, alla data dell’assunzione, non devono aver compiuto il trentesimo anno di età e non devono essere impegnati in attività lavorative né devono star frequentando corsi di formazione o studi. Essi devono, inoltre, essere registrati al programma operativo nazionale (PON) iniziativa occupazione giovani, attraverso il quale viene attuata in Italia l’iniziativa Garanzia Giovani. La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Esso prevede, nei Paesi con un tasso di disoccupazione superiore al 25%, appositi stanziamenti per la realizzazione di misure di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet – Not in Education, Employment or Training).

L’incentivo dovrà essere corrisposto dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili e tale domanda dovrà essere trasmessa tramite la piattaforma INPS.

È prevista poi una riduzione delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, che potranno essere rimodulate non più da 10.000 € a 50.000 € ma «da una volta e mezza a 4 volte l’importo omesso».

di Carlo Marino #carlomarinoeuropeannewsagency