Disciplinato da una molteplicità di fonti, lavoratori domestici sono coloro che prestano la loro opera, dietro retribuzione (in denaro e in natura, sotto forma di vitto ed alloggio) per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con mansioni generiche che con elevata competenza professionale (l. 2 aprile 1958, n 339).
Le prestazioni lavorative rese dai lavoratori domestici sono assoggettate a contribuzione ogni qual volta siano caratterizzate dalla corrispettività degli emolumenti e non rese a titolo gratuito.
L’assicurazione è esclusa per i minori di anni 16 per rispetto dell’obbligo di frequenza scolastica.
Disciplinato da una molteplicità di fonti, lavoratori domestici sono coloro che prestano la loro opera, dietro retribuzione (in denaro e in natura, sotto forma di vitto ed alloggio) per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con mansioni generiche che con elevata competenza professionale (l. 2 aprile 1958, n 339).
Le prestazioni lavorative rese dai lavoratori domestici sono assoggettate a contribuzione ogni qual volta siano caratterizzate dalla corrispettività degli emolumenti e non rese a titolo gratuito.
L’assicurazione è esclusa per i minori di anni 16 per rispetto dell’obbligo di frequenza scolastica.
L’obbligatorietà della regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico sorge sempre in presenza delle suddette condizioni ed anche nel caso in cui si tratti di rapporti di lavoro di breve durata, si stia effettuando un periodo di prova, o trattasi di lavoratore straniero o pensionato.
Le prestazioni lavorative rese dal coniuge normalmente si presumono gratuite, ma le stesse sono tuttavia assoggettate a contribuzione ove il datore di lavoro (verosimilmente l’altro coniuge) sia grande invalido, mutilato o cieco civile.
Avendo precise caratteristiche e finalità il rapporto di lavoro domestico non si configura nei casi in cui lo stesso presenti caratteristiche miste in quanto corroborato da altre mansioni svolte alle dipendenze del medesimo datore di lavoro: tipico il caso dell’addetta alle pulizie di un avvocato che impieghi parte del tempo di lavoro per le mansioni espletate nello studio professionale ed altra parte del suo tempo per il disbrigo di altre attività domestiche presso il domicilio privato dello stesso consulente).
Verosimilmente è configurabile ed ammissibile che, per altro verso, la medesima attività di collaborazione domestica possa essere esercitata e rientrante nell’alveo del rapporto di lavoro domestico ove ci di debba occupare anche dello studio professionale che faccia parte della medesima abitazione ma non adibito ad attività professionale. Quest’ultima è contraddistinta da caratteristiche imprenditoriali che non rientrano nella casistica dell’assicurazione domestica.
Ma non è da escludere l’ipotesi in cui il lavoratore domestico possa operare sia presso il domicilio privato del professionista che presso il proprio studio tecnico- imprenditoriale, potendosi in tal caso instaurare due distinti rapporti di lavoro, con caratteristiche e peculiarità differente: l’uno assoggettato all’assicurazione domestica, l’altro alla disciplina di inquadramento di quel datore di lavoro.
di Angela Gerarda Fasulo