Con una nota riassuntiva l’Inps ha specificato i termini per l’erogazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) ai dipendenti pubblici che, in base a quanto previsto dalla normativa, variano a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la normativa vigente prevede il pagamento del TFS:
- entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o decesso del lavoratore;
- non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o servizio;
- non prima di 24 mesi in tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro, come ad esempio per dimissioni o licenziamento.
Secondo queste tempistiche l’erogazione della prestazione può, quindi, avvenire:
- in unica soluzione se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100.000 euro.
di Massimiliano Gonzi