DSCV dispositivi speciali di correzione visiva per i dipendenti addetti ai videoterminali

Nei luoghi di lavoro i principali rischi da tutelare sono quelli atti a preservare il generale stato di salute del dipendente che il più delle volte, nel corso degli anni, sviluppa malattie professionali, così definite perché provocate dallo specifico svolgimento delle mansioni a cui lo stesso dedica ed impiega le principali ed essenziali energie vitali.

L’INAIL, istituto deputato alla prevenzione e tutela della persona sui luoghi di lavoro, nel tempo ha impartito ai datori di lavoro una congerie di norme e disposizioni atte a preservare il lavoratore da ogni possibile rischio professionale. Ai fini di una mirata tutela e prevenzione dei rischi  di danni alla vista, agli  occhi ed all’apparato muscolo scheletrico, fatti salvi i casi in cui viene immediatamente disposta una visita datoriale ove lo stesso lavoratore lamenti e documenti danni alla vista, cagionati dallo svolgimento delle mansioni  in relazione all’utilizzo dei video-terminali, è  prescritto, a carico dell’unità datoriale, un inderogabile decalogo di sorveglianza sanitaria da effettuare sui luoghi di lavoro:

  • preventivamente, al fine di poter verificare l’oggettivo stato di salute del dipendente e la sua idoneità allo svolgimento delle mansioni legate all’utilizzo delle apparecchiature video-terminali;
  • periodicamente, al fine di poter constatare nel tempo la persistenza dell’idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni e l’assenza di danni correlati al suo esercizio.

È  prevista una visita biennale per i dipendenti che abbiano compiuto 50 anni o che abbiano situazioni critiche da monitorare nel tempo ed una visita ogni quinquennio  per tutti gli altri casi.

Il medico nel corso della visita di sorveglianza sanitaria avrà cura di rappresentare ogni sintomatologia, valutandone l’impatto ed il collegamento con lo svolgimento delle mansioni, a cui il lavoratore è addetto e rilevandone la significatività per lo stesso datore di lavoro, ai fini delle prescrizioni a suo carico.

È il caso di precisare che ove il medico rilevi un difetto visivo, che fisiologicamente  per la sua correzione siano previste lenti specifiche, che non si possono annoverare come dispositivi di protezione individuale, in tal caso saranno a carico del lavoratore.

Diversamente, ove si debba intervenire con la prescrizione dell’utilizzo di DSCV, ovvero con dispositivi che hanno la funzione di prevenire il disturbo visivo causato dallo svolgimento delle mansioni specifiche, e per garantire l’efficiente stato di salute del dipendente, non rientrando gli stessi tra i normali dispositivi di correzione, ma di speciali dispositivi professionali datoriali, lo specialista oftalmologo ne prescrive l’adozione, rendendone  edotto  il medico competente, che comunica al datore di lavoro la necessità di dover dotare il lavoratore  del DSCV (sostenendone la spesa) per poter garantire al lavoratore il corretto  ed ordinario svolgimento delle mansioni di addetto ai videoterminali, senza danni alla salute.

Nel settore privato, tuttavia, nonostante la forte azione preventiva dello stato a tutela del lavoratore, si assiste ancora oggi a forti resistenze e reticenze nel rappresentare le oggettive difficoltà ed i limiti professionali, cagionati dai danni da utilizzo di videoterminali, a causa del timore di perdere la sicurezza della stabilità dell’occupazione.

Se a ciò si aggiunge la circostanza della precarietà occupazionale e della temporaneità dei rapporti di lavoro, spesso contratti a tempo determinato, si comprendono le ragioni dell’assenza di una chiamata in causa dell’unità datoriale per la risoluzione delle problematiche, sempre più spesso imputabili all’utilizzo dei video terminali.

di Angela Gerarda Fasulo