Compenso amministratore – obbligo di riversamento – deducibilità del costo

L’Agenzia delle Entrate con nota n. 330/2023 ha chiarito la sorte dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità dei costi, problematica che si pone in relazione al corretto trattamento fiscale da opzionare, nei casi in cui una società provvede ad erogare compensi collegati a forme di partecipazioni a:

  • Organi collegiali;
  • Comitati tecnici;
  • Commissioni di esami.

Tenuto conto dei precedenti chiarimenti forniti al riguardo dallo stesso Ministero delle Finanze con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, è stato ampiamento evidenziato e chiarito che l’assimilazione al lavoro dipendente deriva dalla circostanza che trattasi di attività che viene fornita dal  dipendente proprio in ragione di un rapporto di servizio di lavoro subordinato intrattenuto in via principale, in funzione del quale ed in relazione a cui si inserisce l’ordine di servizio da cui derivano i suppletivi compensi.

Tuttavia, non si possono ritenere rientrati nel novero degli emolumenti che costituiscono reddito da lavoro dipendente quelle somme che il dipendente riversa, quando  il dipendente non ne detiene in alcun modo alcuna  disponibilità.

Affinché, comunque, vi possa essere un effettivo e veritiero riscontro della situazione fattuale, occorre che si debba scrupolosamente documentare il reale riversamento delle somme ai soggetti destinatari delle medesime.

Questa, in estrema sintesi, la ragione sottesa  alla risposta all’interpello proposto all’Agenzia delle Entrate che ha definitivamente chiarito, al fine di poter avere chiarezza in ordine all’eventuale collocabilità  o meno di tali somme all’interno del novero delle voci  reddituali fiscali imponibili, interpello risolto con la non imputabilità delle stesse tra quelle imponibili, nei casi di riversamento delle medesime somme nei termini chiariti.

di Angela Gerarda Fasulo