Tregua fiscale- definizione agevolata imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive

È prevista la possibilità di provvedere a definire fiscalmente in maniera agevolata l’erogazione delle somme dovute al fisco, a seguito del controllo automatizzato.

Ogni dettaglio al riguardo è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 6/E del 20 marzo 2023.

Normata dall’attuale legge di Bilancio, la possibilità di ridurre al 3%  il tasso delle sanzioni previste per tali irregolarità, se ne  estende l’opzione anche alle dilazioni già correnti, relative agli scorsi anni ovvero per le rate in prossima scadenza, con rideterminazione e ricalcolo del tasso a suo tempo calcolato al 10%.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha conferito gli opportuni chiarimenti, precisando che la stessa legge di Bilancio al comma 155 prevede il calcolo agevolato solo per le rateazioni, che siano correnti e corrette rispetto al piano di riparto, ovvero che sia in corso un pagamento rateale nei termini corretti.

Il  beneficio di  definizione agevolata è esteso anche ai casi di lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, a condizione che il ritardo non superi i sette giorni.

Medesime considerazioni valgono per le rateazioni richieste negli anni precedenti, non decadute alla data di entrata in vigore della novella legislativa.

In tutti i casi l’agevolazione, a cui si accede permette la rideterminazione delle sanzioni  al 3%   dell’imposta  residua, detratti i versamenti già effettuati alla data del 31 dicembre 2022.

È  applicabile al residuo dovuto a titolo  di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.

Ciò premesso, alla data del 1° gennaio 2023 potranno essere portate in agevolazione tutte le somme residue, ad eccezione di quelle scadute e non versate alla data del 31.12.2022 sulle quali rimane fissata la percentuale di sanzione a suo tempo determinata.

di Angela Gerarda Fasulo