Tirocinio fraudolento, inammissibilità di ricorso al Comitato ex art 17 D.lgs. n. 124/2004

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota del 8 marzo 2023 ha chiarito la non riconducibilità innanzi al Comitato della diversa qualificazione dei rapporti di lavoro (generale opzione difensiva regimentata per la generalità delle ulteriori casistiche di lavoro dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 124/2004) quando questa avvenga a seguito di accertamento di  tirocinio fraudolento.

Viene ribadito  che sul punto la stessa legge n. 234/2021  ha già regimentato e sanzionato  l’utilizzo irregolare del tirocinio, che   non può essere strumentalizzato per poter evitare assunzioni con rapporto di lavoro dipendente.

Atteso che, in caso di irrituale ed irregolare utilizzo dello stesso  è prevista una sanzione contravvenzionale (ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994) la stessa  viene comminata a carico del datore di lavoro per ciascun tirocinante irregolarmente collocato e per ogni giornata di lavoro accertata, come espletata in dispregio  della normativa gius-lavoristico- previdenziale.

In funzione di ciò, il personale ispettivo preposto all’irrogazione di tale sanzione provvede alla comminazione del provvedimento di prescrizione obbligatoria che ha, nella sua ratio legis istitutiva, lo scopo di veder cessato il comportamento fraudolento ai danni dello Stato e dello stesso lavoratore tirocinante, irregolarmente collocato nella compagine aziendale assuntrice.

Con azione distinta  e successiva il tirocinante può esperire  giudizio al fine di vedersi riconosciuta la vera natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, anche ai fini imponibili e per un corretto e conseguente inquadramento nella compagine aziendale datoriale.

La nota INL  chiarisce e ribadisce, anche, che sul punto lo stesso comma 723 della legge 234/2021  ha previsto in favore del tirocinante la possibilità di attivarsi per la qualificazione dell’effettivo e reale  rapporto di lavoro intercorso tra le parti (di natura  subordinata) solo a seguito di pronuncia giudiziale.

Ai fini del riconoscimento della contribuzione maturata dal lavoratore nel periodo in cui risulta irregolarmente occupato, è prevista la piena tutela previdenziale, così come chiarito dalla stessa  Direzione centrale coordinamento giuridico Ispettorato nazionale del lavoro, con nota prot. n. 1451/2022  sul punto in ordine agli aspetti di natura previdenziale, ovvero alla possibilità di effettuare il  recupero contributivo nei casi di simulazione del rapporto di lavoro  del tirocinante, i medesimi non costituiscono mera  facoltà della parte debole del rapporto contrattuale (il lavoratore) ovvero gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

Ugualmente, proprio in virtù delle novelle legislative introdotte dal citato disposto normativo (legge 234/2021), la casistica risulta sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro.

In ordine a ciò è bene puntualizzare, come la nota INL ben evidenzia che  la stessa natura contravvenzionale del provvedimento, comminato dall’organo di vigilanza non consente il ricorso al comitato, istituito come strumento difensivo avverso le sanzioni amministrative, che vadano a riqualificare un rapporto di lavoro.

Nel caso in ispecie, invece, l’accertamento della natura fraudolenta del rapporto di lavoro  e la simulazione a monte dello stesso   “la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa”…  “si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.”

di Angela Gerarda Fasulo