Con la circolare n. 137 del 17 settembre l’INPS ha diramato nuove disposizioni in materia di licenziamento.
La disposizione fa riferimento alle disposizioni introdotte dall’articolo 2, commi da 31 a 35, L. n. 92/2012 ed in ordine a ciò fornisce taluni importati chiarimenti, che fanno riferimento alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dallo stesso dispositivo normativo.
Il comma 31 della disposizione in argomento precisa espressamente che:
“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI (oggi NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Il criterio di calcolo, che nello specifico, corrisponde al 41% del massimale NASpI, da riconoscere per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, maturata negli ultimi tre anni, è determinata in maniera fissa ed inderogabile a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro a cui lo stesso trattamento da riferimento.
Più in dettaglio, per una sua corretta quantificazione:
- l’anzianità del lavoratore cessato sia esattamente determinata;
- il contributo previsto del 41% va calcolato sulla base dei mesi di anzianità maturati nel corso degli ultimi 36 mesi di lavoro;
- in caso di periodi inferiori ai 12 mesi di lavoro, il contributo viene calcolato proporzionandolo all’effettivo periodo occupazionale espletato dallo stesso.
La circolare, a titolo esemplificativo, ai fini del calcolo, precisa e chiarisce le seguenti casistiche:
- lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 12 mesi: contributo dovuto = 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;
- lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 6 mesi: contributo dovuto = 6/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;
- lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 28 mesi: contributo dovuto = 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale ASpI/NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.
di Angela Gerarda Fasulo