Sussidio salariale a supporto del reddito individuale FIS –integrativo straordinario

A tutela della tempestività degli interventi volti a fornire adeguati e mirati strumenti finanziari  a supporto del reddito individuale, che si rendono sempre più necessari,  specialmente a causa dell’amplificarsi delle frequenti crisi aziendali imputabili ad inevitabili periodi di sospensione  o di cessazione dell’attività lavorativa,  interviene il FIS, acronimo di Fondo d’Integrazione Salariale,  normato dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 148 e dal recente d.lgs n.94343 / 2016, previsto  a sostegno dei lavoratori inseriti in contesti aziendali e produttivi, sprovvisti dell’ordinaria  copertura del sussidio d’integrazione salariale.

Questo fondo eroga anche prestazioni integrative rispetto a quelle pubbliche, ovvero  assegni straordinari,  previsti in favore di lavoratori interessati da processi di cessazione dell’attività lavorativa, promuovendone l’esodo e fino alla maturazione del diritto alla pensione.

Dal 2016 rientra nel comparto gestione dell’INPS con autonomia finanziaria e patrimoniale.

Non tutte le unità datoriale possono accedere al  fondo.

Vi  rientrano le aziende che, pur non essendo organizzate in forma  d’impresa, abbiano una capienza occupazionale superiore a 5 dipendenti e siano sprovvisti dei requisiti di accesso, al  campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Sostanzialmente  si tratta di aziende che vi rientrano in forza di accordi  stipulati per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Di fatto, il sostegno economico che fornisce il  FIS  interviene a supporto dei lavoratori, la cui attività lavorativa risulti sospesa o ridotta sempre per le stesse causali, previste in tema di cassa integrazione guadagni o semplicemente  per prestazione lavorativa, finalizzandone l’attivazione ai casi in cui si voglia evitare di disporre licenziamenti  per eccedenze di personale.

L’assegno di solidarietà è erogato  in favore dei:

  • lavoratori dipendenti;
  • apprendisti.

L’Inps con circolare n. 109 del 05-10-2022 ha evidenziato le novità introdotte dal decreto ministeriale n. 33/2022, relative all’individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria.

Tuttavia, le recenti  innovazioni scaturite  dall’approvazione della legge di Bilancio 2022  hanno comportato una modifica della tipologia e della  durata della prestazione assicurata dal FIS che, dal 1° gennaio 2022, nei casi di riduzione o  di sospensione dell’attività lavorativa tende a riconoscere l’assegno di integrazione salariale.

Il  FIS tende ad assicurare prestazioni anche nei casi  di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie, ove vengano  occupati nel  semestre precedente.

Ove invece le aziende risultino aver occupato oltre 15 dipendenti nel predetto semestre, il FIS prevede il riconoscimento dell’assegno d’integrazione salariale, solo nelle ipotesi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinaria.

Ove  si vogliano, invece,  attivare le causali straordinarie, le aziende dovranno formularne specifica istanza presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La legge di Bilancio 2022  ha esteso il campo applicativo alle ipotesi di accesso alla CIGS – cassa integrazione straordinaria – ricomprendendovi le casistiche di realizzo di processi di transizione, individuate di volta in volta  con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello Sviluppo economico.

Al fine di efficientare e migliorare l’andamento gestionale dell’istituto, il DM 33/2022 ha conferito all’INPS il compito di autorizzare l’erogazione delle   prestazioni di assegno di integrazione salariale, le attività di ricezione e la tempestiva  valutazione dei requisiti utili ad individuare le causali straordinarie da rinvenirsi per poter procedere all’ammissione delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale.

Il ricorso a tale istituto, nella costruttiva ottica di voler attuare ogni possibile azione di recupero delle risorse produttive ed  occupazionali  è consentito e previsto nei casi di riorganizzazione aziendale; si tratta di un’azione di carattere straordinario, che tende a trovare soluzioni mediate ma utili a poter  immediatamente contrastare le inefficienze dello stesso tessuto gestionale, produttivo aziendale e della medesima offerta ed erogazione di servizi.

Quest’importante sfera esplorativa è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2022 che  dal 1° gennaio 2022 ha voluto farvi rientrare ogni intervento innovativo della gestione e della  produttività,  reso possibile  grazie a tutti i possibili processi di transizione attuabili.

Occorre, comunque, mai perdere di vista i criteri che il D.M. 94033 / 2016 pone come propedeutici per la stessa regolare attuazione della fase di approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale.

Per le predette finalità occorre, preliminarmente,  prevedere e produrre uno specifico programma innovativo da parte del datore di lavoro, che  ne formula richiesta,  che non solo deve elencare quali siano gli investimenti volti all’attuazione della riorganizzazione  ma dev’essere, sostanzialmente,    ben  articolato con la fattiva previsione del reale e possibile  ventaglio dei rimedi atti a fronteggiare le inefficienze di natura:

  • produttiva;
  • gestionale;
  • commerciale;
  • di offerta e produzione dei servizi.

In ordine all’effettiva gestione e miglioria dei processi di transizione vi è da evidenziare che gli stessi rientrano in fattispecie relative a processi:                                                                                                                                                                                                 

  •  finalizzati a un aggiornamento tecnologico o digitale;
  • di efficientamento e sostenibilità ecologica ed energetica;
  • di potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.

Altro aspetto di rilievo attiene allo svolgimento dei processi di transizione,  in ordine ai quali il programma del datore di lavoro dovrà contenere generiche  indicazioni, senza dover necessariamente indicare e specificare quali siano gli impianti fissi e le attrezzature impegnate nel processo produttivo, l’eventuale utilizzo di contributi pubblici, nazionali e comunitari, nonché  il valore medio annuo degli investimenti.

di Angela Gerarda Fasulo