La nuova tutela ha un costo di 115,1 milioni di euro in 6 anni per salvaguardare 2.400 esodati che maturano i requisiti per andare in pensione successivamente al 31 dicembre 2011. La nuova salvaguardia (per la quale le domande dovranno essere inoltrate all’Inps entro inizio marzo 2021) riguarda i seguenti lavoratori che maturano la pensione con i requisiti ante 2011 entro dicembre 2021: i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano avuto un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
La salvaguardia viene estesa poi a quei lavoratori, con gli stessi requisiti di cui sopra, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012, dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali; i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
Restano dunque esclusi i lavoratori collocati in mobilità dal dicembre 2011. La salvaguardia viene poi estesa a quei lavoratori che matureranno la pensione entro dicembre 2021 e che hanno cessato di lavorare per assistere figli con disabilità gravi. Viene inoltre prevista una salvaguardia per quei lavoratori, che matureranno la pensione entro dicembre 2021, che avevano contratti a termine o di somministrazione a termine (ad esclusione di braccianti e stagionali) cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non abbiano da loro avuto alcun contratto a tempo indeterminato.
La Rgs aveva chiesto lo stralcio della norma ma è stata riformulata sui saldi, prevedendo la ricognizione delle risorse da parte dell’Inps e non la non accettazione di domande oltre il limite di spesa previsto.
di Massimiliano Gonzi