Sicurezza e Smart working

Nel rinnovato schema di lavoro in smart working stanno emergendo nuove patologie e malattie professionali e nuove forme di infortunio di lavoro, in ambito domestico. La normativa di riferimento, a tutela della salute dei lavoratori, è quella contenuta nell’art. 23 c.2 della legge n. 81 del 2017 che testualmente riporta: “ il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”.

Sul punto l’INAIL con la circolare n. 48 del 2.11.2017 ha indicato opportune linee guida evidenziando che “lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non fa venir meno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo e che quindi la parte della prestazione lavorativa resa fuori dai locali aziendali, ed eseguita senza una postazione fissa, comporta comunque l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Viene altresì chiarito che “La classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima prestazione lavorativa svolta in azienda. Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi, mentre il lavoratore presta la propria attività all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso, sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

Sono, altresì, previsti specifici adempimenti a carico del datore di lavoro, che deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa i rischi generici e specifici connessi alla prestazione, nonché circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiatura eventualmente messe a disposizione, assicurandosi che detti strumenti siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il lavoratore è, comunque, tenuto a cooperare al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

In relazione agli aspetti pratici, ed alle istruzioni operative da seguire, è stato anche stabilito che i datori di lavoro, privati o pubblici non statali, non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile, ove la stessa non determini una variazione del rischio.

Pertanto, va da sé la considerazione che nulla cambia in ordine alla tutela da apprestare al lavoratore, che non viene penalizzato per il solo fatto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso dai locali messi a disposizione dal datore di lavoro.

Vero è anche, che nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni, a casa, risulta più difficile fornire la prova che l’incidente sia connesso e direttamente correlato e causato, nel corso dell’espletamento delle stesse, mancando ogni forma di controllo fisico da parte della dirigenza.

di Angela Gerarda Fasulo