Sgravi occupazionali per i percettori di reddito d’inclusione

Un ritrovato sospiro di sollievo per i non abbienti grazie al  contributo economico rinnovato dal governo a sostegno di chi versa in precarie condizioni economiche, per le ormai tristemente  note forme di povertà, diffuse a maglia larga sul territorio nazionale.

Ormai a tutti noto, l’assegno di inclusione (introdotto dal D.L. n. 48/2023) che sostituisce – in estrema ratio, – il soppresso reddito di cittadinanza lasciando sostanzialmente in parte immutate le condizioni di accesso, si aggiunge all’altro importante ammortizzatore sociale “supporto per la formazione e lavoro”, introdotto per debellare la povertà e sostenere le classi meno agiate.

Le fasce familiari in favore delle quali la nuova tutela economica si erge, quale decisiva  forma di sostegno al reddito, sono quelle in cui siano presenti:

  • minori, sessantenni, svantaggiati a vario titolo, già inseriti in programmi di assistenza  previsti dai servizi sociali sanitari;
  • persone disabili.

Quanto alle somme di sostegno fruibili, mentre  l’assegno per “supporto per la formazione e lavoro, trattandosi di  misura temporanea, eroga un importo mensile di 350 euro, l’assegno di inclusione (ADI) prevede l’attribuzione di una somma mensile non inferiore a 480 euro, che in ragione di anno, non supererà l’importo di 6.000 euro. A tale importo si aggiunge l’erogazione dell’ulteriore somma, stanziata  a sostegno del pagamento del fitto, che verrà corrisposta nella misura massima di € 3.360 annui, e di 1.800 euro per i nuclei familiari con  componenti che abbiano:

  •  disabilità gravi;
  •  più di 67 anni;
  • non autosufficienza.

Quanto alla durata la stessa sarà di 18 mesi con possibili rinnovi per ulteriori 12 mesi.

Relativamente alla modalità di erogazione, anche in questo caso è prevista una card con procedura similare in ordine agli accrediti ed alle sue ordinarie modalità di utilizzo, già note con la carta, che precedentemente erogava il reddito di cittadinanza.

Non sono escluse possibilità di cumulo con altri  redditi da lavoro o acquisiti ad altro titolo, purché non  superiori ai 3.000 euro annui.

Ciò che rileva, ai fini dell’accessibilità, è che chiunque soggiorni sul territorio nazionale possa  presentarne istanza e quindi il beneficio  non è previsto solo in favore dei  cittadini italiani  ma anche dei  cittadini extracomunitari,  che dimorino sul territorio dello stato con regolare permesso di soggiorno, nonché i cittadini europei ed i loro familiari, a condizione che non siano stati sottoposti né a condanne definitive e tanto meno  a misure cautelari personali o a misure di prevenzione, limitative della libertà.

L’indicatore economico attenzionato è l’osservatorio ISEE che non superi 9.360 euro aggiungendosi, ai fini quantitativi, al reddito familiare previsto, che non deve superare i 6.000 euro, una maggiorazione per nuclei familiari che abbiano al loro interno componenti disabili. È prevista la possibilità di accesso anche per i titolari di prima abitazione a condizione che il valore della stessa non superi i 150.000 euro.

Sul piano del welfare, la reale condizione di accessibilità al reddito d’inclusione ha una valenza  notevole sul mercato occupazionale atteso che è previsto uno sgravio massimo, pari al 100% della contribuzione da versare nei casi in cui i datori di lavoro assumano soggetti percettori di reddito d’inclusione.

Lo sgravio è previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 8.000 euro per 24 mesi di occupazione. Nel caso di assunzioni a tempo determinato,   ovvero previste per ragioni transitorie (tra le quali, normalmente, sono previste  quelle stagionali), lo sgravio, in tali casi, risulterà ridotto del 50% della complessiva contribuzione da versare.

Anche per le agenzie di mediazione sono previsti importanti stimoli ed incentivi all’inserimento nel mondo del lavoro, che raggiungono le rispettive soglie del 30% e del 60%, nel caso in cui l’evento occupazionale si verifichi grazie all’intervento delle  agenzie di lavoro o per il tramite di enti autorizzati anche del terzo settore, quando  il soggetto reclutato per l’inserimento occupazionale rientri tra  le persone affette da disabilità.

Non mancano, ovviamente, le previsioni dei reati punibili con reclusione da due a sei anni ove il soggetto richiedente al fine di poterne avere accesso renda dichiarazioni mendaci.
Con messaggio INPS n. 25 del 3 gennaio scorso è stato previsto che i pagamenti saranno immediati e disposti già dal 26 gennaio 2024 per le domande presentate tempestivamente dal 18 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

I pagamenti, invece, saranno disposti dal 15 febbraio prossimo, per le domande presentate successivamente, e comunque  entro il 31 gennaio.

di Angela Gerarda Fasulo