Risolto il problema del Part-Time verticale e ciclico

Finalmente dopo anni in cui non si è voluto risolvere il problema previdenziale del Part-Time verticale e ciclico la circolare 74/2021 dell’INPS da attuazione alla risposta che era stata data alla questione con l’articolo 1 comma 350 della legge n. 178/2020, ultima legge di bilancio.

Il problema consisteva nel non computo ai fini previdenziali dei periodi non lavorati che erano compresi nell’ambito di tali tipologie di contratto.

Lo Stato Italiano era anche stato condannato e ripreso dalla Corte di Giustizia Europea per discriminazione nei confronti dei lavoratori che utilizzavano tale tipologia di contratto.

La circolare 74/2021 dell’INPS dunque da quelle indicazioni operative che servono ai lavoratori per farsi riconoscere ai fini pensionistici i periodi di sospensione.

In particolare l’INPS fa una distinzione tra i contratti di part-time verticale e ciclico in corso da quelli ormai conclusi.

Per i contratti in corso, in fase di prima applicazione, prevede che il lavoratore debba presentare una domanda, corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro o da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale dovranno essere elencati i periodi di sospensione del contratto senza retribuzione diversi da quelli dovuti al part-time, in modo che l’Istituto possa accreditare esclusivamente i periodi di sospensione legati al part-time. Successivamente l’Istituto utilizzera i flussi Uniemens inviati dal datore di lavoro.

Per i contratti conclusi alla data del 01/01/2021, per cessazione o per conversione in un contratto a tempo pieno è previsto che il lavoratore debba presentare una domanda, corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro o da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale dovranno essere elencati i periodi di sospensione del contratto senza retribuzione diversi da quelli dovuti al part-time, in modo che l’Istituto possa accreditare esclusivamente i periodi di sospensione legati al part-time. Nel caso in cui l’azienda risulti cessata il lavoratore dovrà produrre un’autocertificazione.

La domanda da presentare in base alla circolare 74/2021 è soggetta a prescrizione decennale che decorre dal 1° gennaio 2021.

Ad ogni modo i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione di questa disposizione non possono avere decorrenza antecedente il 1° gennaio 2021. di Massimiliano Merzi