Riduzione dei tempi di ripensamento della P.A., autotutela, maggiori garanzie per il contribuente e per le aziende

L’autotutela è una forma di tutela extragiudiziale  con cui la PA provvede  a rimediare ad errori o inesattezze del proprio operato.

In iure ed in facto consente al privato di poter trovare soluzioni celeri e mirate alle problematiche, che possono ingenerarsi  da provvedimenti errati  incompleti inesatti  e non pertinenti al soggetto contribuente, attraverso l’azione di ripensamento della P.A.

Per altro verso è un rimedio ottimale anche per la PA, che riesce a risolvere  in tempi celeri le problematiche correlate all’errata emissione di un provvedimento a carico del contribuente.

Da un po’ di tempo è in uso tale prassi procedurale, agevolmente attivabile attraverso gli ordinari strumenti di front – office, con   la   mera redazione di un modulo, attualmente   in uso a tutte le PA,  rappresentando una  positiva fase di risoluzione immediata delle controversie che potrebbero generarsi, evitando l’attivazione dei rimedi giurisdizionali.

Ciò comporta la risoluzione in tempi  brevi di ogni controversia  avvantaggiando imprese e contribuenti.

Il più delle volte l’eliminazione del provvedimento illegittimo non avviene, a seguito di una richiesta del privato, ma mediante iniziativa degli stessi organi interni alla P.A., che attraverso gli strumenti di controllo interno possono rivedere il proprio operato, apportandovi modifiche sia in fase di emissione del provvedimento, che  successivamente alla stessa conclusione dell’iter procedimentale, nel rispetto dei termini conferiti dalla legge.

In ordine a ciò, recentemente  il D.L. 77/2021 ha modificato l’art. 2 – nonies della l.241/1990 ed  ha conferito una sferzata in termini di snellezza procedurale dei tempi di recupero della legalità del provvedimento emesso, riducendo a 12 mesi (rispetto agli originari 18 mesi) il  termine entro il quale  poter procedere all’annullamento dell’atto illegittimo, in termini di  autotutela dell’attività provvedimentale che la P.A. si è data e con esso vantaggi o sgravi economici non dovuti.

La ratio sottesa alla riduzione del margine temporale originariamente fissato in 18 mesi è quella di consolidare, in capo alle imprese, i vantaggi economici acquisiti in virtù dell’attività provvedimentale della P.A., senza che le imprese beneficiarie debbano aspettare un lungo tempo di attesa per il pieno conferimento di certezza degli stessi, consentendogli di attuare medio tempore, quelle azioni di investimento anche patrimoniale, che si rendono necessarie nell’ordinario espletamento della fluente gestione aziendale.

Per altro verso lo spirito della norma tende a debellare in tempi più rapidi, in sintonia con un sistema che tende ad avvicinarsi sempre di più verso il contribuente/cliente, le inefficienze operative legate ad incompetenze ed eccessi di potere.

di Angela Gerarda Fasulo