Responsabilità civile della P.A. e risarcimento del danno

L’individuazione dei livelli di responsabilità  della P.A. ha lo scopo, principalmente, di retribuire  la  parte lesa, oltre ad avere uno scopo punitivo dell’erroneo comportamento istituzionale sotteso.

Elementi strutturali di verifica della validità degli atti emessi dalla P.A. si rinvengono  in relazione alla disamina di  un provvedimento illegittimo  e rilevano ai fini della quantificazione del danno che ne consegue a carico del contribuente.

Sul punto rilevano, in prima battuta, l’individuazione dei profili di responsabilità collegati all’emissione degli atti provvedimentali redatti contra lege.

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha elaborato una congerie di casistiche multilivello, intervenute anche a livello europeo al fine di poter discernere il correlato nesso di causalità, che legittimi l’interrelazione tra il danno da risarcire ed il comportamento in distonia alle norme di legge.

L’imputabilità, di prassi, è di natura meramente soggettiva rispetto alla qualificazione dell’illecito, che diminuisce i gradi di responsabilità, ove ci si ritrovi di fronte ad ipotesi di colpa lieve.

Individuate le responsabilità soggettive che qualificano l’illecito, in un’ottica di equità e di eguaglianza, le stesse sono applicate a tutti i soggetti in capo alle quali vanno ad imputarsi.

È fatta salva la sola dimostrabilità dell’errore scusabile.

Tuttavia, una volta individuato il danno lo stesso dovrà essere risarcito, nell’ottica e nel rispetto dei parametri assunti e determinati dalla legge sulla scorta dei dettami, contenuti nel codice civile all’art. 2043.

Nel contempo, si viene a configurare una sorta di responsabilità extracontrattuale a carico della stessa pubblica amministrazione, a cui il dipendente appartiene.

L’onere probatorio della possibile scusabilità è, pertanto, a carico dell’amministrazione che dovrà, nei casi in cui la stessa è dimostrabile, rappresentare l’assenza di responsabilità e la sussistenza di eventuali elementi giustificativi parzialmente o totalmente esonerativi della medesima.

Potrà esplicarsi anche nella raffigurazione del grado di ampiezza del connaturato potere decisionale, conferendo, una tale dimostrazione, un livello di scarsa chiarezza degli elementi, che ne suffragano i gradi di colpa ed i livelli di precisione e chiarezza della norma violata.

Sta di fatto che gli elementi, che conducono all’individuazione delle responsabilità operative della P.A. sono individuabili, attraverso i seguenti parametri:

  • sussistenza dell’elemento soggettivo, da intendersi in termini di intenzionalità o premeditazione, di colpa grave, lieve o lievissima;
  • individuazione del tipo di comportamento (dolo o colpa) ed il riflesso dell’attività provvedimentale sui profili di danno subiti dal privato;
  • antigiuridicità;
  • nesso di causalità;
  • onere probatorio a carico del privato, che sostiene di aver subìto il danno, a seguito di un esercizio illecito delle funzioni pubbliche.

Ai fini della concreta individuazione dell’imputabilità rilevano le causali attenuanti, che  vanno reperite anche  nel (frequente)  grado di scarsa chiarezza della norma violata, fattispecie che  dovrebbe comportare, nei casi di emissione di provvedimenti illeciti, il pronto esercizio di attività diretta ad  azioni di ripristino dello status quo ante, mediante un immediato esercizio dell’azione di autotutela.

Tuttavia, purtroppo,  ciò non sempre avviene.

di Angela Gerarda Fasulo