Reintrodotti i voucher nei rapporti di lavoro in agricoltura

La legge di Bilancio 2023 elimina i precedenti voucher aziendali  INPS, ivi compresi quelli accessibili tramite  il libretto di famiglia, introducendo una nuova disciplina con delle importanti novità legislative, resesi necessarie a causa di un precedente, speculare, uso incontrollato dei medesimi da parte delle unità datoriali.

Viene, in pratica,  innalzato il limite di accessibilità alla fruizione dei voucher, che possono essere utilizzati fino ad un massimo di diecimila euro dei compensi erogati ai lavoratori autonomi, laddove precedentemente il limite massimo era di cinquemila euro.

Diventa, inoltre, possibile il suo utilizzo anche da parte di aziende che abbiano all’interno del proprio organigramma aziendale fino a 10 dipendenti, mentre in precedenza vi potevano accedere solo quelle aziende che avessero non oltre 5 dipendenti.

Nel settore agricolo viene introdotta una distinta ed eccezionale disciplina speciale, che consente il ricorso all’utilizzo dei voucher per un massimo di 45 giornate di lavoro che deve appartenere a determinate categorie.

Questa nuova forma di reclutamento occupazionale atipico ed eccezionale verrà eliminata al termine del biennio 2023 – 2024, trattandosi di disciplina sperimentale.

Sono rilevanti le modifiche introdotte nell’ambito dell’utilizzo del contratto di prestazione occasionale INPS.

Come noto, l’attività di lavoro autonomo si configura laddove un prestatore d’opera s’impegna a compiere nei confronti di un committente un’attività in proprio e senza alcun vincolo di subordinazione.

 Vi rientrano, generalmente, i soggetti autonomi, titolari di partita Iva a cui vengono ricondotte le attività identificabili nella prestazione di realizzazione di  un’opera o un servizio,  che afferiscono a quelle figure  tipiche di prestatore autonomo, tra cui rientrano i  professionisti che godono di una specifica regolamentazione legislativa, espressamente tabellate ed individuate dal codice  civile, tra cui emergono le prestazioni aggiudicate in appalto e gli incarichi conferiti alle agenzie di mediazione.

Vi rientrano le opere intellettuali espressamente disciplinate dal Codice Civile agli articoli 2229/2238.

Anche per qualificare questa forma contrattuale e capire i suoi elementi caratterizzanti occorre distinguerla da tutte quelle attività che pure se sono qualificate come appalto possono essere seguite come attività tipica d’impresa.

 Il distinguo che caratterizza le prestazioni di lavoro autonomo è nelle specifiche modalità di esecuzione delle medesime, in quanto vero è che se ne avvantaggia il committente, ma il risultato  differenziale verso altri tipi di esecuzione della prestazione lavorativa è l’assunzione di responsabilità verso la buona riuscita e realizzazione dell’opera.

Occorre qualificare tali rapporti e verificarne i requisiti per escludere che possa esserci un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Queste tutele sono applicabili  a tutte le forme di lavoro autonomo, ivi comprese quelle di natura intellettuale.

Le tutele occorre qualificarle per poter sostenere che trattasi di lavoro autonomo o di altre forme occupazionali.

Le tutele sono applicabili a tutte le forme di lavoro autonomo, ivi comprese quelle rese da chi appartiene a determinati ordini. Le stesse non si applicano a forme di lavoro specifiche, come al contratto di lavoro imprenditoriale o di agenzia, in quanto in tal caso vi è un’articolazione e quindi il distinguo è la libertà per il raggiungimento dell’obiettivo con l’assunzione in prima persona della responsabilità correlata alla corretta esecuzione dell’opera.

di Angela Gerarda Fasulo