Quota 103 e limitazioni reddituali: introdotta la “pensione anticipata flessibile”, ma solo per l’anno 2023

L’Inps con circolare del 10 marzo 2023 ha dato indicazioni, sia per i lavoratori autonomi che per i lavoratori dipendenti appartenenti al settore pubblico ed a quello privato, determinando i criteri che ne consentono il  ricorso.

Il  disposto normativo che disciplina l’istituto è contenuto nella Legge di Bilancio 2023, che ai commi 283-285 dell’articolo 1 ne ha regolamentato i complessivi aspetti, evidenziandosi che l’istanza di pensione anticipata è valida solo per l’anno 2023.

La misura adottata dal Governo viene definita “Quota 103” e va a sostituire la Quota 102, nell’ottica dell’avvio del processo di riforma pensionistico, già da tempo  in atto.

I generali ed essenziali requisiti previsti da maturare entro il  31 dicembre 2023 si possono in sintesi così riassumere:

  • 62 anni di età anagrafica (nati fino al 1960);
  • 41 anni  di contributi versati (che lavorino almeno dal 1981);
  • 35 anni di contributi per talune gestioni.

I soggetti che possono optare  per la quota 103 sono:

  • iscritti gestioni INPS;
  • dipendenti pubblici e privati;
  • commercianti, artigiani, agricoltori, iscritti gestione separata, iscritti gestioni speciali.

Una manovra importante per tanti, che auspicano di poter andare in congedo anticipatamente.

Le decorrenze sono variabili in base al settore di appartenenza.

Il  trattamento pensionistico  per i lavoratori autonomi e per i dipendenti dei datori di lavoro  privati (ovvero che non appartengano a pubbliche amministrazioni) decorre:

  • dal 1° aprile 2023  – che abbiano raggiunto i requisiti entro il 31.12.2022;
  • ovvero (c.d. finestra)  trascorsi tre mesi dal raggiungimento dei requisiti,  ove gli stessi vengano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni vale un discorso differente, in quanto per gli stessi il trattamento pensionistico decorre:

  • dal 1° agosto 2023, ove abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022;
  • decorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti ove gli stessi maturino dal 1° gennaio 2023.

In entrambi i casi il trattamento non potrà essere erogato pima del 1° agosto 2023.

Occorre, tuttavia, riflettere anche sull’ulteriore circostanza, che riguarda le limitazioni reddituali.

Infatti, la stessa circolare Inps sul punto ha chiarito che…”Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente”.

 di Angela Gerarda Fasulo