Protocollo Nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati alla vaccinazione anti SARS-Cov-2/ COVID 19 nei luoghi di Lavoro

Firmato il 6 aprile 2021 il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

La firma è avvenuta a seguito di un confronto fra Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute e le Parti Sociali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, coordinato dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale

L’iter è durato circa un anno, infatti al fine di limitare i contagi di COVID 19 e per accrescere la sicurezza e la salubrità, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza le Parti Sociali hanno adottato Protocolli condivisi per l’attuazione delle misure, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati con il contributo tecnico scientifico dell’INAIL-

Il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale ha elaborato il Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, con l’obiettivo di coinvolgere tutto il Sistema Paese nella rapida realizzazione della campagna vaccinale, valorizzando le sinergie tra tutti gli attori in campo anche attraverso la realizzazione di punti di vaccinazione aggiuntivi a livello territoriale.

Le organizzazioni di rappresentanza delle imprese hanno offerto spazi aziendali di grandi dimensioni, presenti in diversi territori, affinché possano essere utilizzati sia mediante l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta del proprio personale, questo per abbattere i tempi di attesa della vaccinazione al fine di proteggere la salute collettiva.

il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, hanno adottato uno specifico documento recante: Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, da applicare sull’intero territorio nazionale per la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

Con decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all’articolo 3 è stata esclusa espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino.

Il Protocollo sancisce, fra le altre cose, che “la vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e a rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Con il protocollo sono state presentate le Linee Guida per effettuare la campagna vaccinale anche in azienda e sono stati individuati alcuni principi base, nonché sono state fornite le indicazioni necessarie.

L’adesione volontaria è uno dei principi più importanti: l’Impresa può scegliere se adottare o meno piani aziendali finalizzati alla vaccinazione, e sia i lavoratori che i datori di lavoro possono scegliere se aderire al Piano richiedendo la vaccinazione.

Il punto 2 del protocollo sancisce che “i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta”.

Inoltre, il medico competente, per le aziende che ne sono provviste, fornirà “ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati”. Inoltre la somministrazione del vaccino “è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei”. E per l’attività di somministrazione del vaccino “il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione”.

 Il Protocollo fornisce anche le indicazioni relative all’orario di lavoro, infatti, se la vaccinazione “viene eseguita in tale periodo, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro”.

Il datore di lavoro si farà carico dei costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi quelli per la somministrazione, mentre quelli relativi alla fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e alla messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sarà a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti”.

I datori di lavoro possono collaborare all’iniziativa di vaccinazione in alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, “attraverso il ricorso a strutture sanitarie private” e possono stipulare “anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione”.

Inoltre, i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente “ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL”.

di Francesca Caracò