L’art. 33 della L. 104/1992, allo scopo di tutelare il diritto alla salute, costituzionalmente sancito dall’art. 32 della Costituzione ha introdotto la possibilità di fruire dei permessi finalizzati all’assistenza della persona disabile: diritto incomprimibile che preclude una sua eventuale esclusione, ove non ancorandola ad una piena copertura del rapporto di lavoro. La circostanza che il rapporto di lavoro possa essere a tempo parziale, orizzontale o verticale, non può essere un elemento utile a predeterminarne la non fruibilità.
Stando agli ultimi chiarimenti espressi dall’Inps con circolare n. 33 del 19 marzo 2021, la formula da applicare ai fini del calcolo del periodo di spettanza è quella testualmente dalla stessa indicata, di seguito riportata:
orario normale di lavoro medio settimanale
____________________________________ x 3 = ore mensili fruibili
numero medio dei giorni lavorativi settimanali
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, come la stessa circolare riporta, si è espressa sull’argomento con sentenze n. 22925/2017 e n. 4069/2018, prevedendo che, ove il rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale, sia superiore al 50% del contratto collettivo di categoria, il beneficio non dovrà subire decurtazioni.
Il beneficio spetta in favore dei lavoratori dipendenti:
- con figli (anche adottivi ed in affidamento) con disabilità gravi;
- che siano essi stessi disabili, in situazioni di gravità;
- per il coniuge, sia esso anche compagno da unione civile o di fatto, secondo quanto contemplato delle vigenti norme in materia ex art 1, cc. 36 e 37 l 76/2016;
- per parenti ed affini fino al secondo grado, esteso al terzo grado ove il coniuge della persona affetta da disabilità sia affetta da patologia gravi o abbia compiuto i 65 anni e risulti convivente.
Il beneficio non viene riconosciuto in favore dei lavoratori che risultino:
- autonomi;
- parasubordinati;
- lavoratori a domicilio;
- addetti ai lavori domestici;
- lavoratori agricoli assunti a giornata.
In tal casi il diritto non matura in nessun caso, neanche per lo stesso lavoratore affetto da disabilità.
di Angela Gerarda Fasulo