Permessi L. 104 beneficiari ed esclusi, chiarimenti circolare Inps 33 del 19 marzo 2021

L’art. 33 della L. 104/1992, allo scopo di tutelare il diritto alla salute, costituzionalmente sancito dall’art. 32 della Costituzione  ha introdotto la possibilità di fruire dei permessi  finalizzati all’assistenza della persona disabile: diritto incomprimibile che preclude una sua eventuale esclusione, ove non  ancorandola ad una piena copertura del rapporto di lavoro. La circostanza che il rapporto di lavoro possa essere  a tempo parziale,  orizzontale o verticale,  non può essere un elemento utile a predeterminarne la non  fruibilità.

Stando agli ultimi chiarimenti espressi dall’Inps con circolare n. 33 del 19 marzo 2021, la formula da applicare ai fini del calcolo del periodo di spettanza è quella testualmente dalla stessa indicata, di seguito riportata:

orario normale di lavoro medio settimanale

____________________________________ x 3 = ore mensili fruibili

numero medio dei giorni lavorativi settimanali

La  Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, come la stessa circolare riporta, si è espressa sull’argomento con sentenze n. 22925/2017 e n.  4069/2018, prevedendo che, ove  il rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale, sia superiore al 50%  del contratto collettivo di categoria, il beneficio non dovrà subire decurtazioni.

Il beneficio spetta in favore dei lavoratori dipendenti:

  • con figli (anche adottivi ed in affidamento) con disabilità gravi;
  • che siano essi stessi disabili, in situazioni di gravità;
  • per il coniuge, sia esso anche compagno da unione civile o di fatto, secondo quanto contemplato delle vigenti norme in materia ex art 1, cc. 36 e 37 l 76/2016;
  • per parenti ed affini fino al secondo grado, esteso al terzo grado ove il coniuge della persona affetta da disabilità sia affetta da patologia gravi o abbia compiuto i 65 anni e risulti convivente.

Il beneficio non viene riconosciuto in favore dei lavoratori che risultino:

  • autonomi;
  • parasubordinati;
  • lavoratori a domicilio;
  • addetti ai lavori domestici;
  • lavoratori agricoli assunti a giornata.

In tal casi il diritto non matura in nessun caso, neanche per lo stesso lavoratore affetto da disabilità.

di Angela Gerarda Fasulo