Per i dipendenti pubblici rinegoziazione dei mutui ipotecari

Tutti i mutuatari sono stati informati da Inps che la finestra temporale per la rinegoziazione dei mutui si è aperta il 20 ottobre 2020 per chiudersi il 30 novembre e sarà applicato un nuovo criterio di determinazione del tasso Loan to Value (tasso LTV) a tutte le domande di rinegoziazione accettate.

L’art. 20 comma 5 del Regolamento dei mutui ipotecari, approvato con determinazione presidenziale Inps n. 101/2018 e successiva modifica di cui alla determinazione n.11/2020, dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione Inps è la base normativa della rinegoziazione.

Ai mutui rinegoziati sarà applicato, secondo il nuovo criterio di calcolo, il valore LTV e il relativo tasso d’interesse, determinato in base al debito residuo del mutuatario al momento della domanda di rinegoziazione.

Il criterio di calcolo degli interessi sarà applicato a partire dal 20 gennaio 2021, e potrebbe essere più favorevole per il mutuatario rispetto a quello applicato attualmente. Tale criterio sarà adottato in materia automatica e retroattivamente dalla data della rinegoziazione, anche alle domande di rinegoziazione accettate per le precedenti finestre temporali dell’anno in corso:

  • Dal 20 gennaio al 28 febbraio con accettazione entro il 31 marzo;
  • Dal 20 aprile al 31 maggio con accettazione entro il 30 giugno;
  • Dal 20 luglio al 31 agosto con accettazione entro il 30 settembre;
  • Dal 20 ottobre al 30 novembre con accettazione entro il 31 dicembre (finestra oggetto del presente articolo)

Per l’applicazione temporale non saranno necessarie ulteriori richieste specifiche.

Con l’accoglimento della domanda la Sede o Polo regionale Inps territorialmente competente comunica la data per l’accettazione formale della proposta di rinegoziazione presso i propri uffici. La proposta di rinegoziazione, a pena di decadenza, va effettuata entro la data comunicata dalla Sede o dal Polo regionale Inps territorialmente competente.

È’ stato previsto che:

• ai fini dell’accoglimento della domanda di rinegoziazione, la parte mutuataria deve risultare in regola con tutti i versamenti, compreso il versamento della rata immediatamente precedente al momento della presentazione della domanda;

• non saranno prese in considerazione le domande presentate da mutuatari non in regola con i versamenti;

• I tassi di interesse in funzione della percentuale di intervento LTV, applicati al residuo debito del mutuatario dopo il versamento della rata immediatamente precedente al momento di presentazione della domanda, sono così determinati: o nel caso dei mutui con rata semestrale, secondo la percentuale di intervento LTV [(residuo debito calcolato al 1 gennaio o al 1 luglio)/Val.Perizia] riportata nei seguenti prospetti di cui alla determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’Inps (ex D.I. 14/03/2019) n. 12/2020;

Nel caso dei mutui con rata trimestrale secondo la percentuale di intervento LTV [(residuo debito calcolato al 1 gennaio o al 1 aprile o al 1 luglio o al 1 ottobre) /Val.Perizia] riportata nei seguenti prospetti di cui alla determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’Inps (ex D.I. 14/03/2019) n. 12/2020;

TAN in funzione della percentuale di intervento (LTV – Loan To Value) Tabella tassi fissi per le finalità di mutuo/surroga secondo l’art. 1, comma 4, lettera a), b), e c) e d) del vigente Regolamento

Durata (fino a)<= 50%50% – 80%> 80%
10 anni0,42%0,60%1,00%
15 anni0,66%0,84%1,35%
20 anni0,79%0,97%1,52%
25 anni1,10%1,16%1,78%
30 anni1,10%1,16%1,78%

Tabella tassi fissi per le finalità di mutuo/surroga secondo l’art. 1, comma 4, lettera d) del vigente Regolamento

Durata (fino a)<= 50%> 50%
10 anni0,70%1,10%
15 anni0,80%1,20%

La domanda on line per via telematica si presenta attraverso il portale Inps, cliccando il seguente link https://serviziweb2.inps.it/PassiWe

di Francesca Caracò