Opere escluse dal bonus facciata si avvicina il termine di fruibilità

Il bonus facciata comporta la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio dei fabbricati ovvero per migliorare l’aspetto estetico degli edifici già esistenti.

Tali opere possono riguardare anche solo alcune parti di tali edifici. Non esiste un limite di spesa.

Gli interventi riguardano il rifacimento di cornicioni, grondaie, parapetti, pluviali canaline, scossaline e le complessive azioni di recupero e restauro degli impianti che  costituiscono corredo funzionale e complemento degli edifici stessi.

Il bonus consiste nella possibilità di portare in detrazione il 90% delle spese sostenute per l’effettuazione di tali opere.

In ordine alla fruibilità ed alle condizioni di accesso, ed in ordine al requisito soggettivo, possono beneficiarne:

persone fisiche, a prescindere dal fatto che trattasi di  contribuenti, che abbiano o meno la residenza in Italia;

persone giuridiche, pubbliche e private, che  abbiano un titolo idoneo in ordine all’intervento di recupero edilizio  da effettuare sull’immobile  da ristrutturare;

conviventi  dei   soggetti titolari  del diritto di proprietà, che siano tali fin dall’inizio delle opere di risanamento estetico dell’edificio. Tali condizioni valgono anche per   coniugi,  parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.

In ordine ai requisiti oggettivi:

occorre tracciare tutti i bonifici, che recheranno oltre alla dicitura “ristrutturazione edilizia”, l’indicazione del numero di  fattura in corrispondenza delle opere di risanamento estetico del fabbricato, emessa da parte della società con cui è stato contrattualizzato il rapporto di committenza per l’effettuazione delle medesime opere (come da corrispondenti dati, preventivamente indicati nella scia o nella cila, propedeuticamente  presentata al Comune da parte del contribuente, mediante il professionista che ne ha asseverato le opere a farsi).

L’agevolazione   riguarda gli  immobili   siti nelle zone territoriali A e B, ai sensi del D.M. n. 1444/1968 indipendentemente da qualsiasi requisito catastale.

Sono pertanto ammesse, tutte le opere riguardanti:

la zona A, che comprende:

“le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.”

La zona B, ovvero:

“le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.”

Tutte le  opere effettuate su edifici esistenti che  non rientrino in tali zone sono escluse.

La detrazione, fruibile con rimborso del 90% della spesa sostenuta, avverrà con dieci rate di pari importo. La stessa non spetta per le opere che riguardano interventi effettuati su cortili interni  che non siano visibili  dal suolo pubblico o dalla strada:

Le  opere non possono riguardare il ripristino di persiane ed infissi.

La fruibilità del beneficio è, altresì,  esclusa per le opere che riguardino edifici in costruzione o parti di edificio in demolizione.

Il termine per il completamento delle opere è fissato al 31 dicembre 2021, e se ne possono avvalere, i soli contribuenti che abbiano iniziato, nell’anno 2020, i lavori di restauro di fabbricati già esistenti.

di Angela Gerarda Fasulo