Nuove misure anti-contagio e inasprimento sanzioni con il Decreto Lockdown Italia

Secondo il Decreto DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 -Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – i positivi in quarantena che consapevolmente violano il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione rischiano il carcere da 1 a 5 anni e una multa da 400 a 3000 euro (per esempio uscendo di casa senza poter documentare una delle tre ragioni che lo permettono: lavoro, salute o esigenze indifferibili tipo spesa). E’ previsto inoltre che se si paga entro 30 giorni la multa avrà uno sconto del 30%.

Per le imprese ed esercizi commerciali che non rispetteranno gli obblighi di chiusura imposti per contenere la diffusione del coronavirus si vedranno imporre anche uno stop dell’attività fino a 30 giorni.

Per quanto concerne la data finale dell’emergenza, sancita con DPCM del 31 gennaio, per il 31 luglio, il Premier Conte ha sottolineato durante la conferenza stampa che gli italiani non saranno costretti a stare in casa fino a tale data, ma le singole misure saranno prese di volta in volta, mese per mese, in base ai dati ufficiali del contagio.

Il Decreto inoltre prevede misure nuove misure restrittive, che si fondono con quelle emesse nei precedenti decreti:

  • La limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • Limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
  • La sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • La limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • La sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • La possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • La sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • La limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • La limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • La limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • La possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • L’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Una delle novità è l’estensione del divieto di allontanamento e d’ingresso nei territori comunali, provinciali e regionali a tutto il territorio nazionale.

Le misure sopra esposte possono essere immesse attraverso uno o più DPCM, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, ove riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, qualora riguardino tutto il territorio nazionale. Nelle more dell’adozione dei DPCM, il Ministro della salute potrà comunque introdurre le misure di contenimento mediante proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, ma solamente negli ambiti di propria competenza. Anche in questo caso è previsto uno sconto del 30%, se si paga la multa entro 30 giorni.

di Francesca Caracò