Lavoro all’estero -cumulo periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali – novità ed estensioni per i pensionati

Il lavoratore italiano ha facoltà di poter esercitare il diritto di cumulo dei periodi  di attività lavorativa espletati all’estero  nei territori dell’l’Unione europea e della Confederazione Svizzera, che si vanno ad aggiungere a quelli versati   in Italia presso:

  •  FPLD – Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  •  Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  •  Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  •  Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • Regimi  previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.

Questa importante facoltà rappresenta un incremento determinante, utile al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, a condizione che la complessiva durata dei periodi di assicurazione maturati all’estero sia di

  • cinquantadue settimane e che
  • non sussista sovrapposizione temporale nel raggiungimento di tale requisito interfacciato con altri periodi di lavoro svolti in Italia.

L’INPS sul punto ha recentemente pubblicato la circolare n. 50 del 21 aprile 2022 al fine di poter dare ogni utile chiarimento ed una completa e corretta interpretazione, in ordine all’effettiva cumulabilità e totalizzazione dei complessivi periodi di attività lavorativa,  resi all’estero.

Una preclusione sussiste per quella fattispecie in cui il lavoratore potrebbe già conseguire il diritto al pensionamento con  la sola contribuzione versata in Italia, nelle complessive e diverse gestioni pensionistiche.

Una seconda casistica di esclusione riguarda gli assicurati che siano già titolari del trattamento di pensione.

Tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  superando precedenti interpretazioni riportate nella circolare INPS n. 71/2017, a tutela dei soggetti già titolari di pensione presso organizzazioni internazionali,  sulla questione ha dato una definitiva interpretazione precisando che, invece,  non sussistono ragioni ostative alla possibilità di totalizzare la pensione conseguita all’estero con i periodi di attività lavorativa, successivamente espletati in Italia.

di Angela Gerarda Fasulo