Lavori trainanti e trainati, chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi alcuna penalizzazione e incompatibilità, nel caso in cui le spese, relative agli interventi trainati siano state sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli interventi trainanti.

E quindi, nel caso sottoposto ad interpello all’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che entrambi i soggetti, sia che si tratti di opere trainate che trainanti, possono fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Bonus 110.

Questa casistica è piuttosto frequente all’interno dei condomini, contesti ove è stato anche chiarito che “possono  fruire del superbonus per gli interventi trainati, realizzati sulla singola unità immobiliare anche i condomini ai quali, in base alla delibera assembleare non sono state imputate le spese per gli interventi trainanti, realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio”.

Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risposta n.167 fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello, proposto da un contribuente con il quale rappresentava di voler effettuare interventi trainanti di coibentazione ed interventi trainati per l’installazione di fotovoltaico e sostituzione infissi, evidenziando di essere sprovvisto del titolo di assenso ai lavori.

Anche in merito a ciò l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’assenza del certificato di agibilità o abitabilità non esclude che si possa accedere al beneficio detrattivo, in quanto la condizione di regolarità è ravvisabile principalmente  nell’accertamento che si tratti di immobili regolarmente accatastati, realizzati in maniera conforme al progetto.

Inoltre, per il calcolo dell’ammissibilità alla detrazione massima il criterio è lo stesso per gli edifici da 2 ad 8 unità immobiliari.

E comunque, come già precisato nella circolare n. 24/e del 2020 il beneficio fiscale spetta per gli interventi tesi a riqualificare energeticamente il fabbricato, definiti trainanti, e per gli interventi trainati da effettuare su parti comuni dell’edificio.

Infine, è possibile accedere al superbonus  in casi di edificio unifamiliare, totalmente e funzionalmente indipendente con destinazione residenziale, nonché su quella alla stessa collegata con vincolo di pertinenzialità.

Quanto ai tetti di spesa sono stati ,altresì, precisati i tetti massimi di spesa per gli interventi trainanti  pari a:

  • €.  50.000,00 per l’isolamento termino delle superfici opache;
  • €. 30.000,00 per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

Per quanto attiene ai lavori trainati i tetti massimi  di spesa sono:

  • €. 54.545.45 per acquisto e posa in opera di infissi e l’apposizione di schermature solari;
  • €.48.000 per posa in opera ed installazione di impianti fotovoltaici.

di Angela Gerarda Fasulo