Lavori straordinari in condominio, supercondominio e condominio minimo

Con le consistenti novità detrattive previste in favore dei proprietari per i lavori da effettuarsi all’interno di condomini, supercondomini e condomini minimi sembra proprio un peccato non attivarsi per potervi accedere.

Occorre, tuttavia seguire le procedure formali, relative alla maggioranza dei presenti ed alle votazioni da effettuare nel rispetto dei quorum deliberativi.

Pertanto le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi  di recupero del patrimonio edilizio, volendo, sostanzialmente accedere al Superbonus 110, mediante adesione alla cessione del credito o allo sconto in fattura, prevedono, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, ampiamente rivista, in termini migliorativi, un approvazione che per poter essere valida necessita di un numero di voti, che rappresenti la  maggioranza degli intervenuti e  la presenza di un terzo del valore dell’edificio.

Questa in estrema sintesi le disposizioni correnti per l’avvio dell’iter procedurale.

Ciò comporta anche un’effettiva e sostanziale regolarità sia in termini urbanistici che planimetrici, nonché il rispetto delle ulteriori attività prodromiche o successive da osservare scrupolosamente.

In caso di inosservanza il rischio è sostanzialmente quello di vedersi accollare l’intera spesa, in capo ai condomini che l’hanno approvata.

Ogni condomino potrà avere contezza dell’importo da portare in detrazione, in base alle unità immobiliari possedute, tenendo conto dei millesimi di proprietà, seguendo i criteri sanciti dall’art. 1123 c.c.

Il  limite di spesa pro capite è a monte, ragione per la quale ove il condomino superi tale tetto, accettando l’esecuzione di lavori  maggiormente dispendiosi, deve essere consapevole del fatto che la differenza sarà a suo totale carico.

Le indicazioni recentemente fornite dall’Agenzia delle entrate sono applicabili anche al “condominio minimo”, ovvero a quelle realtà condominiali composte da unità abitative inferiori agli otto condomini.

Poiché per tali plessi non corre l’obbligo di nomina dell’amministratore, né l’adozione di un regolamento di condominio, i proprietari degli immobili, rientranti nel condominio minimo dovranno provvedere alla costituzione di un codice fiscale, bastando, in assenza anche quello di uno solo dei condomini, che assuma l’impegno a curare ogni adempimento connesso all’effettuazione dell’apertura della pratica ed a curarne i correlati adempimenti.

A fine lavori, anche in questi casi occorre poter dimostrare che le opere hanno riguardato solo parti comuni.

Attenzione!

La sostituzione o l’adeguamento dell’efficienza energetica dovrà riguardare l’impianto termico centralizzato.

Tale dimostrazione avviene confrontando l’A.P.E. originario con quello che risulta a fine attuazione opere.

di Angela Gerarda Fasulo