La libertà di manifestazione del pensiero

L’art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte dedicata ai diritti e doveri fondamentali, prevede che tutti abbiano il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Una serie di ulteriori ed importanti prescrizioni riguarda la libertà di stampa e il divieto di ogni forma di censura. In questi giorni si discute parecchio attorno ad una serie di dichiarazioni rese da persone che rivestono incarichi politici o all’interno della pubblica amministrazione, rese con riferimento alla legittimità delle disposizioni circa l’estensione della certificazione Covid-19 (cosiddetto green pass), che dal 15 ottobre sarà richiesta per l’accesso sul posto di lavoro.

Non desidero entrare nel merito di tale questione, già ampiamente dibattuta, soffermandomi caso mai sul diritto di esprimere un dissenso al riguardo. Nessuno discute che rientri nei doveri ed obblighi del pubblico funzionario l’applicazione delle leggi e delle disposizioni ricevute (salvo gli ordini costituenti illecito e/o palesemente illegittimi), il problema semmai è domandarsi se sia lecita l’espressione stessa del dissenso. Sul punto esistono molti studi dottrinali e pronunce giurisdizionali, comprese quelle della Corte costituzionale, che depongono – a parere di chi scrive – sulla piena legittimità di una simile presa di posizione, naturalmente ove questa non confligga con i predetti obblighi e doveri d’ufficio. Non è la prima volta che in questo Paese alti funzionari – pensiamo a magistrati o esponenti di forze dell’ordine – esprimono riserve sui contenuti di prescrizioni normative, il che lungi dal rappresentare una violazione di presunte limitazioni connesse al ruolo, costituisce estrinsecazione del principio recato dall’art. 21 della Costituzione. Ben diverso, ovviamente, sarebbe il caso di incitamento all’odio, alla violenza e/o alla commissione di reati. Ricordiamo sempre che al pari di qualunque forma di manifestazione del pensiero (ivi compreso il diritto di cronaca) sussiste sempre il limite del rispetto dei principi del buon costume, ma non riterrei sia questo il caso. Ogni libertà, ovviamente, ha le sue limitazioni, ma è necessario avere ben chiara la portata di tali limiti, col rischio, in caso contrario, di sconfinare nella censura.

di Paolo Arigotti