Inps istruzioni sul Reddito di Emergenza (REM)

La circolare INPS n. 69 del 3 giugno 2020 detta le istruzioni e i requisiti di accesso al Reddito di emergenza, da qui in poi REM, dettato dall’art.82 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, denominato Decreto Rilancio.

Il REM è una misura straordinaria di sostegno del reddito, istituita al fine di supportare le famiglie in difficoltà economica per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. E’ rivolto non ai singoli ma all’intero nucleo familiare. Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni è necessario l’ISEE dei minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto. Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Il REM si configura come misura residuale rispetto alle altre misure COVID e viene erogato – in presenza di tutti i requisiti di legge – esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali per i lavoratori, danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID19, appartenenti alle seguenti categorie:

– lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;

– liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;

– lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;

– lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;

– lavoratori settore agricolo;

– lavoratori dello spettacolo;

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori intermittenti;

– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; – incaricati alle vendite a domicilio;

– lavoratori domestici.

Requisiti

Lo stesso articolo 82 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 indica i requisiti:

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5.

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto al REM:

Composizione nucleoScala di equivalenzaImporto REM
Un adulto1400 euro
Due adulti1.4560 euro
Due adulti e un minorenne1.6640 euro
Due adulti e due minorenni1.8720 euro
Tre adulti e due minorenni2*800 euro
Tre adulti e due minorenni, di cui un componente è disabile grave2.1**840 euro

*la scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.

**la scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro, in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

Incompatibilita’

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità COVID-19:

a) – con le prestazioni pensionistiche di cui al seguente paragrafo;

b) – con i redditi da lavoro dipendente, nei limiti precisati nel seguente paragrafo;

c) – con il reddito e la pensione di cittadinanza (di cui al Capo I del decreto-legge n. 4/2019), ovvero con le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge. Nel caso in cui il richiedente (o uno dei membri del nucleo familiare) inoltri, anche a ridosso della presentazione della domanda di REM, un’altra istanza per fruire di una delle prestazioni incompatibili introdotte con i Decreti – Legge n. 18/2020 e n. 34/2020, tutte verranno istruite sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. La verifica in ordine alle incompatibilità avviene quindi “nella fase conclusiva” dell’istruttoria della/e domanda/e presentata/e dall’utente e ne condiziona l’accoglimento.

Il REM non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti, che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5.

Verifiche ed esempi

La verifica in ordine alle incompatibilità avviene “nella fase conclusiva” dell’istruttoria delle domande, presentate dagli utenti e ne condiziona l’accoglimento.

Il controllo di compatibilità, infatti, opera successivamente alla conclusione dell’istruttoria sugli altri requisiti e determina l’accoglimento della domanda, solo se non viene rilevato un pagamento già in fase di disposizione o erogato per una delle prestazioni incompatibili, così come elencate ai punti precedenti, a favore del medesimo soggetto richiedente o di uno dei membri del proprio nucleo familiare. È fatto salvo un meccanismo di conguaglio, qualora le istanze scartate per incompatibilità con il REM avrebbero dato luogo ad un trattamento più favorevole. Si riportano di seguito alcuni esempi. Per quanto riguarda la incompatibilità con le ulteriori indennità COVID-19:

– nucleo composto da 4 persone, di cui un componente ha già beneficiato dell’indennità ai sensi all’articolo 28 del Decreto Legge n. 18/2020 sopra richiamato, che presenta domanda di REM a giugno 2020: la domanda di REM sarà respinta per incompatibilità;

– nucleo composto da 3 persone che, oltre a presentare domanda di REM, ha al suo interno un richiedente l’indennità per i lavoratori domestici, di cui all’articolo 85 del decreto-legge n. 34/2020: l’accoglimento e la liquidazione della seconda domanda ostano all’accoglimento della domanda di REM;

– nucleo composto da 3 persone che, oltre a presentare domanda di REM, ha al suo interno un richiedente l’indennità per liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata: l’accoglimento e la liquidazione della domanda di REM ostano all’accoglimento della domanda di indennità per i liberi professionisti. Si rappresenta, in ogni caso, che, laddove uno o più membri del nucleo familiare abbiano richiesto altre indennità Covid, per le quali sia stato accertato il possesso del diritto, e dalle stesse scaturisca un importo mensile superiore a quello del REM, l’Istituto provvederà ad erogare la differenza spettante.

Relativamente, invece, alla incompatibilità con i trattamenti pensionistici, si riportano i seguenti esempi:

– nucleo composto da 4 persone (di cui un componente è titolare, da gennaio 2020, di una pensione di vecchiaia), che richiede il REM a maggio 2020: la domanda di REM sarà respinta per incompatibilità;

– nucleo composto da 3 persone (di cui un componente ha richiesto, a maggio 2020, una pensione di reversibilità la cui domanda non è stata ancora definita), che richiede il REM a giugno 2020: la domanda di REM sarà accolta. In merito alla incompatibilità con RdC/PdC si riportano, infine, i seguenti esempi:

– nucleo composto da 3 persone, già titolare di RdC correntemente in pagamento, che richiede il REM a maggio 2020: la domanda di REM sarà respinta per incompatibilità;

– nucleo composto da 2 persone, che ha beneficiato di RdC dal quale è decaduto ad aprile 2020, a seguito di presentazione tardiva di DSU 2020 e conseguente verifica del mancato rispetto dei requisiti reddituali: la domanda di REM viene accolta.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine prorogato al 31 luglio 2020, presentando domanda attraverso i seguenti canali:

– Il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

– Gli istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

– I centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l’INPS.

La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Decorrenza e durata

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

di Francesca Caracò