Inps: il conto di pagamento della pensione deve essere intestato o cointestato al beneficiario dell’assegno tranne alcune eccezioni

L’INPS con Messaggio n. 1971 del 18 maggio 2021 ha chiarito che il conto di pagamento della pensione deve essere intestato o cointestato al beneficiario per ragioni di sicurezza e al fine di evitare eventuali frodi a carico dell’Istituto. In caso del tutto eccezionale, è consentito l’accredito della pensione su un conto non intestato al pensionato

È infatti possibile l’accredito della pensione su un conto di pagamento non intestato al beneficiario solo nel caso di pensionati che dimorino presso case circondariali, congregazioni religiose e istituti similari.

L’Istituto ha spiegato che “il pagamento può essere accreditato sul conto intestato all’istituto presso cui dimora il pensionato a condizione che vi sia la sottoscrizione congiunta in duplice originale da parte del titolare della pensione e dell’ente-persona giuridica intestataria del conto corrente, mediante firma del rappresentante legale o suo delegato, di un mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723 c.c., che conferisca alla banca il potere di restituire all’Inps – mediante addebito di iniziativa – le somme accreditate sul conto corrente successivamente al decesso del beneficiario o ad ogni altra eventuale causa di estinzione del diritto alle somme in questione”.

Il mandato deve essere sottoscritto per accettazione da parte della banca, che deve trasmettere un originale dell’atto, così perfezionato alla competente Struttura territoriale Inps, che procede a validare l’operazione e a registrarla negli archivi informatici.

Il modulo da utilizzare per il mandato irrevocabile è quello fornito dall’Istituto “AP146” ed è inserito nel sito istituzionale www.inps.it.  

di Francesca Caracò