INPS: Assegno temporaneo per figli minori, la Circolare 93 del 30 giugno 2021

Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, che ha l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, è stato dato il via, dal 1° luglio al 31 dicembre ad una misura immediata e temporanea per i figli minori: l’assegno temporaneo per il nucleo familiare (ANF).

Foto dal sito www.Altalex.com

La Circolare INPS n. 93 del 30 giugno 2021 chiarisce ai cittadini le regole dettate dal sopradetto Decreto Legge.

L’ANF è pagato mensilmente, tenuto conto del valore dell’ISEE, ed è determinato sulla base del numero di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, presenti nel nucleo familiare ed è destinato solo:

  1. ai nuclei familiari di lavoratori autonomi;
  2. ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione,.
  3. in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 ovvero coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo;
  4. ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, in assenza di uno o più requisiti di legge.

Non hanno diritto a tale assegno temporaneo quei nuclei familiari che sono già tutelati dall’articolo 2 del Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente).

La Circolare 93/2021 detta anche i requisiti:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021.

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79 del 2021 e riportata in allegato (All.1) nella suindicata circolare, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.

Chi avesse l’interesse di approfondire ulteriormente può trovare il documento normativo al seguente link: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2093%20del%2030-06-2021.htm

di Francesca Caracò