Indennità pescatori autonomi – limiti e cumulabilità

L’articolo 69 del decreto Sostegni bis, al comma 6, ha previsto un’indennità una tantumdi importo pari a 950 euro  a favore di:

  1. pescatori autonomi;
  2. soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

Il disposto normativo di cui trattasi prevede che i  destinatari di tale indennità  abbiano un rapporto di lavoro  autonomo, escludendone l’estendibilità della  fruizione anche a coloro che abbiano un  rapporto di lavoro subordinato.

Invece, tra i  requisiti oggettivi individuati dalla norma è previsto che i soggetti interessati risultino:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, alla data della presentazione della domanda;
  •  non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione della iscrizione presso la Gestione separata (ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995).

 L’indennità  riconosciuta ai pescatori autonomi è possibile cumularla con :

  •   l’assegno ordinario di invalidità, previsto dalla legge n. 222 del 1984;
  • l’indennità di disoccupazione NASpI;
  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  •  l’indennità di disoccupazione agricola.

Non è, invece, cumulabile con:

  1. l’indennità una tantumprevista dall’articolo 69, comma 6, del decreto Sostegni bis;
  2. con l’indennità di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto Sostegni bis erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. in favore della categoria dei lavoratori sportivi;
  3. con il Reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 41 del 2021 e di cui all’articolo 36 del richiamato decreto Sostegni bis;
  4. Con il reddito di cittadinanza, con la precisazione che, ove l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

Più precisamente si evidenzia che:

  • ai beneficiari delle indennità in argomento, ove gli stessi risultassero anche  titolari di un Reddito di cittadinanza, non verrà erogata l’indennità a favore dei pescatori autonomi, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza, di cui sono titolari fino all’ammontare di 950 euro individualmente stanziati, in presenza dei requisiti di legge.

L’indennità è prevista e compatibile anche con l’erogazione del gettone di presenza, riconosciuto in capo ai titolari di cariche elettive e/o politiche.

Non è invece consentito di accedere alla richiesta di indennità in argomento a favore di coloro che per lo svolgimento e la titolarità delle cariche parlamentari godano di:

  •  compensi;
  •  indennità di funzione;
  • emolumenti ulteriori concessi a vario titolo, diversi dal solo gettone di presenza.

Per il periodo di concessione dell’indennità, benché  la stessa  non concorra alla formazione del reddito, in quanto erogata dall’Inps e prevista una tantuma favore dei pescatori autonomi:

  • non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa;
  • non si ha diritto all’assegno per il nucleo familiare.

La domanda va presentata online o mediante l’ausilio dei Patronati locali entro il termine ultimo del 30 settembre 2021.

di Angela Gerarda Fasulo