Indennità 1.600 euro – lavoratori dello spettacolo termine domanda 30 settembre 2021

Da sempre il settore dello spettacoloè stato contraddistinto da precarietà, occasionalità e sporadicità.

Le multiformi ed eterogenee caratteristiche e versatilità del settore, l’intuitus personae, ovvero la scelta della prestazione lavorativa, artistica richiesta, postulata sulla scorta degli individuali aspetti caricaturali del singolo artista, elemento imprescindibile, indelebile e funzionale della stessa possibile ed eventuale capacità occupazionale,  non hanno nel tempo conferito medesime certezze reddituali, anzi, la precarietà occupazionale ne ha  da sempre contraddistinto la categoria nel suo peculiare genus.

Tra l’altro, in tempo di Covid il settore è stato fortemente penalizzato per totale assenza di manifestazioni pubbliche e di qualsivoglia ulteriore  forma distrattiva possibile, essendo state vietate tutte le manifestazioni, sia in luoghi chiusi che all’aperto.

Le recenti riaperture delle attività, con la miriade di restrizioni correlate, non ha conferito un importante respiro di sollievo alla categoria, che oggi risulta, ancora, tra quelle  più danneggiate.

Le politiche governative che si sono avvicendate sulla erogabilità di sostegni a tutela della vasta congerie delle categorie produttive ed in particolare da ultimo il decreto-legge n. 41 del 2021, all’articolo 10, riferendosi ai  lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito di indennità   ha previsto che gli stessi  possano presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti  previsti dal medesimo disposto legislativo – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Il richiamato articolo 42, al comma 6, prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso dei seguenti  requisiti:

  1.     almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021;
  2.  reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro;
  3. Non titolari alla  data del 26 maggio 2021 di trattamento pensionistico diretto;
  4. Non  titolari, alla data del 27 maggio 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

Tra l’altro l’indennità di cui trattasi, pari a 1.600 euro, come espressamente previsto dall’articolo 42, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 è prevista pure in favore di:

  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 73 del 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Sul punto si precisa anche che, in ordine alla sussistenza del requisito reddituale previsto per i lavoratori dello spettacolo, il lavoratore deve autocertificare il proprio reddito riferito all’anno 2019 al momento della presentazione della domanda per l’accesso al trattamento: l’autocertificazione verrà verificata dall’Agenzia delle Entrate che a sua volta provvede a comunicare all’Inps l’effettiva sussistenza dei requisiti di reddito previsti.

L’indennità in argomento, per l’erogazione della quale il termine di presentazione della domanda online è fissato al 30.9.2021, non  concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per  il complessivo  periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

di Angela Gerarda Fasulo