In scadenza Indennità agricola O.T.D. piccoli coloni, compartecipi familiari: cumulabilità con DIS-COLL, NaspI e borse lavoro

Stando ai correnti provvedimenti governativi relativi alle indennità stanziate  a sostegno del reddito in favore del complesso comparto aziendale  presente nel mondo del lavoro,  è prevista (ai sensi dell’art. 69 del D.L. 73/2021) un’indennità una Tantum  di €.  800 in favore di operai agricoli a tempo determinato, che nel  corso dell’anno 2020 siano stati occupati al lavoro per almeno 50  giornate  di effettiva attività nel settore dell’agricoltura.

Al beneficio possono accedere anche i piccoli coloni ed i compartecipanti familiari, espressamente contemplati tra le figure previste dall’art.8 della legge  12 marzo 1968 n. 334.

Il requisito prodromico delle 50 giornate di lavoro non include, nel computo, anche le giornate in cui i lavoratori agricoli risultino essere stati iscritti negli specifici elenchi, anche per i periodi di integrazione salariale  erogata e fruita nel corso dell’anno 2020 con  causale  Covid-19, periodi, che tuttavia rilevano, secondo le vigenti disposizioni introdotte dall’articolo 22 del Decreto Cura Italia, ai soli fini del computo dei requisiti oggettivi, previsti ai fini del riconoscimento della  disoccupazione agricola relativa all’anno 2020.

Per quanto concerne le modalità previste per la presentazione della domanda per il riconoscimento del diritto ed erogazione fattuale dell’indennità prevista dall’art 69, commi 1/5 del decreto sostegni bis, si prevede che l’indennità possa essere prevista ed erogata, a domanda, in favore degli operai agricoli a tempo determinato a condizione che i richiedenti non siano:

  •  titolari di pensione  diretta a carico della A.G.O. – assicurazione, generale, obbligatoria;
  • titolari di pensionistiche alternative, esonerative e sostitutive della stessa;
  • sottoscrittori di contratto di lavoro subordinato a tempo (l’unica ipotesi di impegno contrattuale prevista  è il contratto di lavoro intermittente, (ex art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015) che non ricomprenda il diritto d’indennità di disponibilità;
  • percettori di reddito di cittadinanza (previsto dal D.L. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 26 del 2019);
  • beneficiari del reddito di emergenza, introdotta dall’articolo 82 del decreto Rilancio Italia;
  • percettori di indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. ai lavoratori sportivi, contemplata nel disposto dell’articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021;
  • titolari di cariche parlamentari o di cariche similari, che prevedano un’indennità di funzione diversa dal solo gettone di presenza (condizione, quest’ultima che, invece, da sola, non determina l’esclusione di accedere al beneficio).

Come testualmente contemplato, tale indennità è, comunque, cumulabile e compatibile e quindi fruibile, anche nel caso in cui il richiedente percepisca o abbia diritto per lo stesso anno alle seguenti indennità:

  • disoccupazione agricola;
  • disoccupazione NASpI;
  • disoccupazione DIS-COLL;
  • borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, premi e  compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017- entro la soglia reddituale annua dei 5.000 euro (superata tale soglia non si ha diritto all’indennità agricola).

Il termine di presentazione della domanda di accesso all’indennità prevista in favore degli operai agricoli a tempo determinato, da produrre all’Inps, esclusivamente per via telematica, è fissata, inderogabilmente,  entro il termine del 30 settembre 2021.

di Angela Gerarda Fasulo