Il ruolo degli accordi sindacali nel processo di attivazione della cassa integrazione guadagni

La CIGO, acronimo di cassa integrazione guadagni ordinaria è un sussidio economico erogato dall’INPS in favore di tutti quei lavoratori, la cui attività lavorativa sia stata sospesa completamente ovvero parzialmente, in conseguenza di una riduzione dell’orario di lavoro.

Ciò che la differenzia dalla CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) è la reperibilità della  fonte delle risorse,  a cui si attinge per poter erogare il sussidio, in quanto mentre la CIGS viene finanziata con risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CIGO viene foraggiata da risorse INPS.

La linea di demarcazione che li differenzia e che sussiste a monte di questi due importantissimi ammortizzatori sociali è lo stato di temporanea difficoltà aziendale, sollevando le aziende dai costi della manodopera che non risulta allo stato collocabile né tanto meno utilizzabile.

La CIGO si attiva in occasione di eventi occasionali e transitori e comprende oltre al settore edile  ed industriale un imponente numero di aziende plurisettoriali.

La CIGS, per altro verso, si attiva ogni qualvolta che siano in corso momenti di transizione aziendale, ristrutturazione e crisi economiche settoriali e locali.

Nello specifico la CIGO conferisce un sussidio, che si rende necessario in occasione del verificarsi di casistiche che non dipendono dall’andamento aziendale e

sono, prevalentemente, imputabili ad:

  • eventi meteo;
  • mancanza di commesse;
  • crisi di mercato;
  • scioperi;
  • alluvioni;
  • epidemie.

La sua massima durata è di 3 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 52 settimane.

Casistiche differenti emergono per l’attivazione dell’altro sussidio definito  CIGS,  che si attiva al verificarsi di altre importanti dinamiche aziendali:

  • riorganizzazione,
  • ristrutturazione,
  • riconversione aziendale,
  • crisi aziendale.

Il datore di lavoro che intenda procedere ad avviare la CIGO ha l’obbligo di:

  • attivare la preventiva procedura di consultazione sindacale;
  • compilare il modello IGI 15 SR21  da inviare all’INPS, a cura del legale rappresentante, con l’unito verbale di esperita consultazione sindacale con la complessiva documentazione a corredo.

Successivamente in sede di commissione istituita dall’INPS verrà effettuata una valutazione di merito dell’effettiva sussistenza dei requisiti di accesso e di concreta fruibilità del sussidio.

La fase di consultazione sindacale richiesta per poter procedere all’attivazione della CIGO dev’essere prontamente attivata entro 10 giorni, prima dell’inizio della sospensione con aziende, che abbiano meno di 50 dipendenti e 25 giorni prima qualora il numero di dipendenti sia superiore a 50.

Ulteriore preliminare adempimento è la preventiva comunicazione alle RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) oltre che alle OO.SS. (Organizzazioni sindacali territoriali), ove presenti sul comparto territoriale che verta, sostanzialmente su:

  1. indicazione delle cause della sospensione dell’attività o della riduzione dell’orario di lavoro;
  2. misurazione della  prevedibile durata dell’intervento;
  3. quantificazione del  numero dei lavoratori interessati. 

È opportuno sottolineare che sia per la domanda di prima ammissione che per la proroga la procedura di preventiva  consultazione sindacale deve essere effettuata  sempre e tale richiesta si rivela efficace e legittima, anche nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo tra le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro.

Il successivo esame congiunto potrebbe anche seguire, nel caso in cui una delle parti ne formuli richiesta, una disamina congiunta della complessiva procedura che s’intenda attivare, ma questo successivo  iter procedurale  non potrà aver un’eccessiva durata  temporale dovendosi esaurire entro:

  • 25 gg.  nel caso di aziende con più di 50 dipendenti;
  • 10 gg. nel caso di aziende con meno di 50 dipendenti.

La comunicazione alle RSU, contenente la durata della sospensione e l’indicazione del numero dei lavoratori coinvolti dalla procedura, potrà essere postuma nei soli casi in cui riguardi il verificarsi di eventi eccezionali, come gli incendi, le alluvioni, i crolli e straordinari eventi climatici.

Un successivo esame congiunto, tra unità datoriale ed organismi sindacali, è possibile, a richiesta delle parti (da presentarsi entro 3 giorni dalla comunicazione di sospensione), interessate nei casi in cui la sospensione o riduzione superi le 16 ore settimanali e si debbano decidere tempi e modalità di ripresa delle attività.
Qualora la sospensione o la riduzione di orario superi le 16 ore settimanali, a richiesta del datore di lavoro o degli organismi sindacali si procede ad un esame congiunto sulla ripresa dell’attività e sui criteri di distribuzione dell’orario di lavoro.

La procedura dovrà concludersi entro 5 giorni dalla sua attivazione.

di Angela Gerarda Fasulo