Entra in vigore l’ALAS, la nuova indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo

E’ stata pubblicata la circolare Inps ed aperta la procedura per inviare la domanda dell’Alas, l’indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo. La nuova tutela, realizzata su spinta del Ministero della Cultura e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è rivolta ai lavoratori autonomi del settore spettacolo, specificamente identificati, per la disoccupazione involontaria prevista per gli eventi di cessazione involontaria a decorrere dal 1° gennaio 2022, introdotta dal decreto sostegni-bis (articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106). L’indennità di disoccupazione, erogata per un massimo di 6 mensilità, ammonta al 75% del reddito medio mensile (calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione). “Ancora un passo avanti nell’attuazione del nuovo welfare dello spettacolo” commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini. “Grazie all’impegno dell’Inps e del Ministero del Lavoro – precisa Franceschini – entra finalmente in vigore l’Alas, la nuova indennità di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo, definita dal ministero della Cultura dopo un attento lavoro di ascolto e confronto con i sindacati e le associazioni di categoria. Questa nuova misura è attesa da anni e colma un vuoto per molte categorie dell’arte e dello spettacolo, fortemente colpite dagli effetti della pandemia”. I destinatari della nuova indennità ALAS sono i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui all’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che:

  • non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato);
  • non siano titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di trattamenti pensionistici diretti, nonché dell’APE sociale;
  • non siano beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di Reddito di cittadinanza;
  • abbiano maturato, dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità;
  • abbiano, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 35.000 euro.

La domanda può essere richiesta online sul sito dell’Istituto www.inps.it con accesso già attivo per gli utenti.

di Massimiliano Gonzi