Decreto Sostegni 58 / 2021 Superbonus allargata la platea dei fruitori ed ampliamento termini di esecuzione delle opere

Il superbonus può essere sfruttato sia per le parti comuni di un edificio, in quanto condomino, che come contribuente, persona fisica, ma al di fuori dell’esercizio di un’attività aziendale.

La detrazione spetta solo su due unità immobiliari senza limiti quantitativi per gli immobili di proprietà il cui intervento è di natura condominiale.

L’agevolazione compete indipendentemente dalla titolarità esclusiva dell’immobile, potendone beneficiare, incondizionatamente:

  •  il convivente;
  •  il promissario acquirente;
  • il nudo proprietario;
  •  il titolare di usufrutto;
  •  uso ed abitazione (tali diritti personali di godimento);
  •   gli imprenditori per le abitazioni di privata dimora;
  •  il conduttore;
  •  il comodatario, rammentando che in quest’ultima fattispecie occorre munirsi del preventivo consenso del proprietario dell’immobile per l’esecuzione e l’avvio dei lavori.

Nell’ambito delle persone giuridiche, la vigente disciplina e le coeve indicazioni impartite da parte dell’Agenzia delle Entrate, prevedono  che il superbonus possa essere  esercitato anche da parte di:

  1.  Asd – associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente alle opere che afferiscono ai locali “spogliatoi”;
  2. Cooperative, per interventi da realizzare sugli immobili in godimento ai soci;
  3. Istituti autonomi case popolari.

Il decreto Sostegni n 58/2021 ha in parte modificato termini e scadenze, come da schema previsto, di seguito riportato, per l’ultimazione delle opere:

  1. 31 dicembre 2022 per i condomini;
  2. 30 giugno 2022 per le abitazioni unifamiliari;
  3. 31 dicembre 2022 per i proprietari di edifici da 2 a 4 unità abitative, ma a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati concluse il 60% delle opere, diversamente rimane invariato il termine del 30 giugno 2022;
  4. 30 giugno 2022 per le unità funzionalmente indipendenti e per le villette.

Vero è che è stato ormai chiarito che l’accesso al bonus è previsto sia per le prime che per le seconde case, contrariamente all’iniziale previsione che lo stesso potesse riguardare solo le abitazioni principali, tuttavia non vi rientrano le seguenti categorie catastali:

A/1 – abitazioni di tipo signorile;

A/8 – ville;

A/9 – castelli (a meno che non si tratti di luoghi liberamente accessibili, ovvero aperti al pubblico).

Sulla scorta delle modifiche introdotte quest’anno potranno accedere al superbonus:

  • collegi e convitti, educandati, conventi, caserme (B/1);
  • ospedali e case di cura senza fini di lucro (B/2);
  • ospedali e case di cura con fini di lucro  (D/4);
  • ospedali e case di cura senza fini di lucro  (B/2):
    • B/1: collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;
    • B/2: case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);
    • D/4: case di cura ed ospedali (con fine di lucro).

di Angela Gerarda Fasulo