Decoro architettonico – Innovazioni vietate in un condominio

Il tema del decoro architettonico è sempre stato oggetto di particolari casistiche ed in più occasioni sia la dottrina che la giurisprudenza hanno inteso conferire indicazioni operative di natura prettamente e prevalentemente assertiva.

La Corte di Cassazione in una storica sentenza (n.1472/1965)  ebbe a chiarire che  per decoro s’intendono “quelle note uniformi dominanti dell’edificio nel suo insieme rappresentate da motivi e linee architettoniche ed ornamentali, che conferiscono un valore estetico ed una certa dignità pregiata ed apprezzata”.

Partendo dall’assunto che all’interno del condominio talune opere sono vietate, se ne deduce che, ai sensi della vigente normativa codicistica, le innovazioni principalmente vietate per un condominio sono quelle espressamente previste e sancite dal 4 comma dell’art. 1120 e sono quelle che possono:

  • alterare in maniera irrimediabile parti comuni in modo da renderle completamente non più consone all’uso ordinario o al godimento anche di uno solo dei condomini;
  • modificare esteticamente, anche parzialmente, il decoro architettonico del plesso condominiale;
  • nuocere o pregiudicare la sicurezza e stabilità dello stabile.

La delibera condominiale che vada a violare una  delle predette condizioni, a ledere la qualità e funzionalità delle parti comuni è condizione di possibile azione di richiesta di reintegro dello status ante opera, attivabile da chiunque  vi abbia interesse ed in ogni tempo.

È pur vero che talune delle predette opere vietate possono subire eccezioni per una loro lecita fattibilità, ove approvate per unanimità. Ciò  risulta possibile per le opere che tendenzialmente violino il decoro architettonico, atteso che in tali casi l’azione modificatrice  risulta pienamente legittima .

Sul punto la Cassazione ha altresì avuto modo di ribadire, anche che il concetto di pregio architettonico non è riferito solo agli immobili di un certo valore, ma anche a quelli   che si presentano abbastanza semplici.

Pertanto, la nota dolente non può che cadere sulle piccole innovazioni quotidiane che hanno tuttavia prodotto una congerie di contenziosi giudiziari, in ragione dei quali si ha motivo di credere che le liti condominiali affluiscano a iosa, talvolta, anche inutilmente nelle aule dei tribunali.

di Angela Gerarda Fasulo