Decontribuzione INPS commercio, cultura, spettacolo: ipotesi non oggetto di sgravio

Sono previsti benefici contributivi per assunzione di personale dipendente, a prescindere dalla natura aziendale e societaria in capo ai medesimi, ovvero da parte di aziende che abbiano fatto ricorso a trattamenti di integrazione salariale dal mese di gennaio al mese di marzo 2021, beneficio che spetta anche nel caso in cui ne abbiano fruito solo parzialmente purché rientranti nei  seguenti settori operativi del mercato del  lavoro:

  • turismo;
  • stabilimenti termali;
  • commercio;
  • creativo;
  • cultura;
  • spettacolo.

L’importo dell’agevolazione potrà essere fruito:

  1. nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta;
  2. per le stesse posizioni matricolari INPS;
  3. solo in capo all’originario datore, cui afferiscono i  trattamenti salariali, non essendo possibile trasmetterne il diritto in caso di  cessione o subingresso in capo al cessionario,  anche in caso di cessione di ramo d’azienda.
  4. dal datore di lavoro individuabile a seguito dell’atto di fusione, a condizione che lo stesso subentri nei medesimi codici ATECO relativi ai settori: turismo; stabilimenti termali, commercio, creativo, cultura, spettacolo.

Il termine di fruizione è il mese di dicembre 2021: vi rientra la contribuzione da versare all’INPS fino al 30 novembre 2021.

Non sono oggetto di sgravio i contributi dovuti per:

  • Fondo erogazione  lavoratori dipendenti  settore privato dei trattamenti di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile”, ex articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  •  Fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  •  Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015;
  • Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, introdotto dal D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016;
  •  Il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845);
  • I premi e i contributi INAIL, disposizione introdotta  dall’articolo 43, comma 1, del decreto Sostegni bis;
  •  Versamenti di solidarietà, destinati alla previdenza complementare ed ai  ai fondi di assistenza sanitaria.

di Angela Gerarda Fasulo