Per i periodi di attività lavorativa ripresi dopo la fruizione del congedo di maternità, in ordine a quanto previsto relativamente all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, l’ INPS con messaggio n° 4042 del 09-11-2022 ha dato precisazioni e chiarimenti esaustivi, ai fini della corretta interpretazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Il suddetto dispositivo normativo ha inteso introdurre sperimentalmente a decorrere dal 2022 e per un periodo massimo di un anno l’esonero del versamento del 50% della contribuzione previdenziale, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro nell’unità produttiva di appartenenza.
Tale beneficio è previsto, tuttavia, per i soli casi in cui non vi sia stata interruzione nella fruizione dei periodi di astensione facoltativa e post partum.
Il periodo di applicazione dell’agevolazione contributiva spetta solo in favore delle lavoratrici, che abbiano ripreso a lavorare entro l’anno corrente ovvero che riprendano entro il 31.12.2022.
L’agevolazione scatta a partire dal primo giorno di rientro in servizio.
Ciò vale anche per le ulteriori, possibili, cause di assenze che ritardino il rientro in servizio e che possano imputarsi ad altro titolo, inderogabilmente a fruirsi a titolo di malattia, ferie e permessi retribuiti ed a condizione che in tali casi non vi sia stata alcuna ingiustificata interruzione ovvero assenze imputabili ad altre cause.
Per altri aspetti, invece, come precisato nella circolare INPS “laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione”.
E comunque, non si ha diritto a fruire dello sgravio agevolativo del 50% per i periodi di assenze fruiti nel periodo antecedente al rientro in servizio.
Elemento di pregnanza è la cumulabilità degli esoneri nell’ambito delle opzioni, attivate dal datore di lavoro nella complessiva disciplina del rapporto di lavoro in essere.
Rilevante è l’ulteriore circostanza che lo sgravio che non è legato al primo datore di lavoro ma è dotato di “Portabilità”, nel senso che può essere fruito anche nei casi in cui alla data di rientro nel posto di lavoro fosse intervenuta una possibile modifica dell’unità datoriale di partenza.
L’ipotesi si presta a possibili differenti profili interpretativi in relazione alle ricorrenti casistiche, potendosene riconoscere l’applicabilità nei soli casi in cui vi è un’effettiva prosecuzione del precedente rapporto di lavoro e ciò si verifica nei soli casi in cui la nuova compagine datoriale rientra nei diritti e negli obblighi della precedente, in virtù di un trasferimento o una cessione aziendale.
Ciò invece non si verifica nei casi in cui la lavoratrice rientri in servizio con un nuovo contratto di lavoro, in quanto il precedente era in scadenza, ovvero per nuova assunzione. di Angela Gerarda Fasulo