Credito d’imposta ACE: modalità di fruizione e termini

Le  modalità ed i termini di presentazione e fruizione del credito d’imposta  e quelle attuative della cessione del credito sono contenute nel dispositivo espresso dall’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Come da disposizione n. 238235/2021 dell’Agenzia delle Entrate, vengono identificati i soggetti che hanno potere di accesso al credito d’imposta, dotati dei requisiti previsti dal Decreto  che, al fine di poterne beneficiare , devono   comunicare all’Agenzia delle Entrate le variazioni di aumento del capitale avvenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/ 2020, calcolandone il rendimento in  base all’aliquota del 15 per cento prevista dal medesimo disposto normativo.

Quali le modalità di presentazione della domanda ACE?

  • Esclusivamente  mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

A chi compete l’invio della comunicazione?

  • allo stesso beneficiario, che ne cura direttamente l’invio;
  • ai soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni ex l. 322 1998.

Iter istruttorio:

  1. viene rilasciata una ricevuta di presa in carico della presentazione della comunicazione ACE,  entro 5 giorni dall’invio della stessa;
  2.  la ricevuta è in disponibilità del soggetto trasmettitore all’interno dell ’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  3. Il termine ultimo per la trasmissione dell’ACE è fissato al  20 novembre 2021 ed è relativo al reddito d’imposta maturato dal richiedente nel periodo successivo al   31 dicembre 2020.
  4. solo per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine l’ultimo giorno del mese di novembre successivo alla precedente annualità,
  5. la Comunicazione ACE viene inviata limitatamente agli incrementi in essere del proprio capitale proprio;
  6. ulteriori Comunicazioni ACE distinte rispetto agli incrementi , già indicati nelle precedenti  Comunicazioni ACE dovranno essere inviate a rettifica di quanto già comunicato;
  7. entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l’Agenzia delle Entrate acconsente o nega  ai richiedenti il riconoscimento del credito d’imposta.
  8. per le  Comunicazioni ACE  dalle quali scaturisca un  credito d’imposta fruibile superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile, solo al completamento del controllo di effettiva sussistenza del credito comunicato, ovvero al termine delle rituali verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159;
  9. normalmente l’Agenzia delle Entrate, in assenza di particolari motivi ostativi, comunica tempestivamente l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta fruibile.
  10.  l’utilizzo del credito d’imposta può avvenire, come testualmente riporta la nota dell’Agenzia dell’Entrate dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Il  credito d’imposta può essere:

  • portato in compensazione;  
  • utilizzato a rimborso nella dichiarazione dei  redditi;
  • ceduto  con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti: in tal caso può essere fruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

di Angela Gerarda Fasulo