Le modalità ed i termini di presentazione e fruizione del credito d’imposta e quelle attuative della cessione del credito sono contenute nel dispositivo espresso dall’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Come da disposizione n. 238235/2021 dell’Agenzia delle Entrate, vengono identificati i soggetti che hanno potere di accesso al credito d’imposta, dotati dei requisiti previsti dal Decreto che, al fine di poterne beneficiare , devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le variazioni di aumento del capitale avvenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/ 2020, calcolandone il rendimento in base all’aliquota del 15 per cento prevista dal medesimo disposto normativo.
Quali le modalità di presentazione della domanda ACE?
- Esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
A chi compete l’invio della comunicazione?
- allo stesso beneficiario, che ne cura direttamente l’invio;
- ai soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni ex l. 322 1998.
Iter istruttorio:
- viene rilasciata una ricevuta di presa in carico della presentazione della comunicazione ACE, entro 5 giorni dall’invio della stessa;
- la ricevuta è in disponibilità del soggetto trasmettitore all’interno dell ’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- Il termine ultimo per la trasmissione dell’ACE è fissato al 20 novembre 2021 ed è relativo al reddito d’imposta maturato dal richiedente nel periodo successivo al 31 dicembre 2020.
- solo per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine l’ultimo giorno del mese di novembre successivo alla precedente annualità,
- la Comunicazione ACE viene inviata limitatamente agli incrementi in essere del proprio capitale proprio;
- ulteriori Comunicazioni ACE distinte rispetto agli incrementi , già indicati nelle precedenti Comunicazioni ACE dovranno essere inviate a rettifica di quanto già comunicato;
- entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l’Agenzia delle Entrate acconsente o nega ai richiedenti il riconoscimento del credito d’imposta.
- per le Comunicazioni ACE dalle quali scaturisca un credito d’imposta fruibile superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile, solo al completamento del controllo di effettiva sussistenza del credito comunicato, ovvero al termine delle rituali verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159;
- normalmente l’Agenzia delle Entrate, in assenza di particolari motivi ostativi, comunica tempestivamente l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta fruibile.
- l’utilizzo del credito d’imposta può avvenire, come testualmente riporta la nota dell’Agenzia dell’Entrate dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il credito d’imposta può essere:
- portato in compensazione;
- utilizzato a rimborso nella dichiarazione dei redditi;
- ceduto con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti: in tal caso può essere fruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
di Angela Gerarda Fasulo