Covid-19: la Consulta riconosce la competenza esclusiva dello Stato

Nel particolare periodo che stiamo vivendo, caratterizzato dalla diffusione a livello mondiale del Coronavirus e della malattia da esso derivante, la tristemente nota Covid-19, spesso Stato e regioni si sono trovati ad interloquire sull’adozione delle misure di sicurezza più idonee a contrastare la pandemia in corso.

Ph. libertaegiustizia.it

Chiamata a pronunciarsi nel definire gli ambiti di competenza di Stato e regioni in tale materia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 37 del 12/03/2021, ha riconosciuto in capo allo Stato la funzione legislativa esclusiva nell’adozione delle misure antiCovid-19.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale della Valle d’Aosta n.11 del 9 dicembre 2020 per presunta violazione dell’art. 25, secondo comma; dell’art.117, secondo comma, lettere m), q) e h), e terzo comma; dell’art. 118 e dell’art. 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione e dell’art. 44 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta.

In particolare, nel dichiarare fondata la questione di costituzionalità degli artt. 1,2 e 4, commi 1,2,3, della impugnata legge regionale, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera q) Cost., la Consulta ha affermato che la competenza legislativa nell’adozione delle misure di contrasto alla diffusione della malattia Covid-19 spetta in via esclusiva allo Stato, poiché rientrante nella materia della “profilassi internazionale”.

E’ opportuno ricordare, al riguardo, che l’art. 117, secondo comma, della Costituzione, elenca una serie di materie oggetto di “legislazione esclusiva” dello Stato, tra cui quella della profilassi internazionale.

Sostiene, infatti, la Corte che “la malattia da Covid-19 è notoriamente presente in tutto il mondo, al punto che fin dal 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di rilievo internazionale, profondendo in seguito raccomandazioni dirette alle autorità politiche e sanitarie degli Stati” e che “la profilassi internazionale concerne norme che garantiscano uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale” (si veda al riguardo anche sent. n.5/2018).

La legislazione statale, pertanto, risulta essere lo strumento più idoneo a consentire a tutti di esercitare in egual misura il fondamentale diritto alla salute, che, al contrario, non troverebbe piena tutela in norme regionali.

Queste infatti, prevedendo misure diverse da quelle nazionali, potrebbero non impedire il diffondersi dell’epidemia oltre i confini, non solo locali, ma anche del nostro Paese.

Conseguenza di tale assunto è stata, pertanto, l’introduzione, tramite i vari decreti legge succedutisi nel tempo a partire dal 23 febbraio 2020, “di misure di quarantena e restrittive, per culminare nel dosaggio di queste ultime, nel tempo e nello spazio, e a seconda dell’andamento della pandemia, da parte di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri” (i ben noti dpcm), alla cui applicazione nemmeno una regione a statuto speciale come la Valle d’Aosta può sottrarsi.

Tale competenza esclusiva dello Stato, tuttavia, è mitigata dall’art.2 del d.l. n.19/2020 che, in base al principio di leale collaborazione, prevede che i dpcm siano preceduti, in base agli interessi coinvolti, dal parere dei Presidenti delle Regioni o da quello del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

Inoltre, in base all’art.1, comma 16, del d.l. n.33/2020, le regioni possono applicare misure più restrittive o, a rigide condizioni, ampliative resesi necessarie nelle more dell’adozione di un nuovo dpcm, anche se solamente per mezzo di atti amministrativi (es. le ordinanze di sospensione dell’attività didattica in presenza), e sempre nel quadro della normativa statale.

In definitiva, con la pronuncia in esame, la Corte ha stabilito in maniera netta quali sono le competenze tra Stato e regioni in tema di pandemia, riconoscendo la primazia del legislatore statale e, solo in via residuale, la possibilità di intervento con atti amministrativi da parte delle regioni, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost.

di Michele Pierluigi Massa