Covid 19 e bonus baby sitting la circolare inps

Il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, denominato Decreto “Cura Italia”, aveva previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, uno specifico congedo parentale, a partire dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato, non superiore complessivamente a 15 giorni per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo poteva essere fruito dai genitori alternativamente fra loro.

Altra opzione di scelta, rispetto alla fruizione del congedo parentale, è la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting.

Nella fase 2 dell’emergenza, con il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio”, l’art.72 ha modificato artt. 23 e 25 del Decreto Cura Italia, e l’INPS ha conseguentemente implementato le procedure telematiche per l’adeguamento alle norme in materia di bonus dei servizi di baby sitting e ha emanato le direttive di seguito esplicate:

Decorrenza e durata

Le misure sono dettate esclusivamente per l’anno 2020 e sono disposte nell’arco temporale che va dal 5 marzo (Decreto Cura Italia) al 31 luglio compreso (Decreto Rilancio).

A chi si rivolge e quanto spetta

Il nuovo Decreto ha previsto che il bonus spetta ai seguenti lavoratori:

  • Dipendenti del settore privato;
  • Iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • Autonomi iscritti all’INPS;
  • Autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

In presenza dei requisiti indicati, possono essere erogati uno o più bonus per l’acquisto dei suddetti servizi, fino al 31 luglio 2020, per un importo complessivo pari a 1.200 euro per nucleo familiare da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario (medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari) pubblico e privato accreditato il limite massimo è invece aumentato a 2.000 euro. In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma ha previsto, inoltre che il bonus, in alternativa possa essere erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (indicati nell’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65) ai servizi socio – educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

A tali bonus possono accedere coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente, così come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020.

Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus, finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia (un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora) oppure scegliendo i centri estivi ed i servizi integrativi per l’infanzia.

Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Erogazione del bonus di baby-sitting

Il bonus per servizi di baby-sitter è erogato dall’INPS mediante il sopradetto Libretto Famiglia, di cui all’articolo 54-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50.

I beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia ”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di babysitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia

In questo caso, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture, che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta d’iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi d’iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.

Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere. Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita Iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

Centri e attività diurne (L);

Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);

Ludoteche (L1);

Centri di aggregazione sociale (LA2);

Centri per le famiglie (LA3);

Centri diurni di protezione sociale (LA4);

Asili e servizi per la prima infanzia (LB);

Asilo Nido (LB1);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori

(LB2.3).

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le Poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.

Il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario. Tale corrispondenza sarà verificata dall’INPS prima dell’emissione dell’importo dovuto; qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all’utente, che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione disponibile sul portale Internet.

Qualora si richieda l’accredito su un IBAN dell’Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione.

In fase di acquisizione della domanda se l’importo richiesto è eccedente i 1.000 euro e la modalità scelta è il bonifico domiciliato, la procedura non consente di proseguire. È necessario indicare, in tal caso, un IBAN oppure ridurre l’importo richiesto ed eventualmente fare un’altra nuova domanda.

Come si inoltra la domanda

Per inoltrare la domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia si deve navigare in internet nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino”>autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS.

Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  1. PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
  2. SPID di livello 2 o superiore;
  3. Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE);
  4. Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:

  • Sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa),
  • Oppure 06164164 (a pagamento da rete mobile);
  • Richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (www.spid.gov.it).

Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito internet dell’Istituto, l’utente riceverà la prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta mediante SMS. Qualora la prima parte del PIN non dovesse pervenire, l’INPS procederà all’invio di un SMS che informa l’utente di una successiva comunicazione telefonica da parte del Contact Center per la verifica dei dati che avverrà nei successivi 2-3 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’utente potrà rivolgersi direttamente al Contact Center per la validazione della richiesta.

Si fa presente che non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda online con il PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione “Converti PIN”.

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

di Francesca Caracò