Stare al passo con le procedure ed implementare le professionalità è una grossa opportunità che non può essere sottovalutata dai lavoratori sospesi dal mondo del lavoro per oggettive difficoltà aziendali, ma neanche può essere interpretata come un limite alla libertà di agire, ma dev’essere percepita come un aliquid novi che rinvigorisce le professionalità e le rimette nel campo più audaci e prolifere, senza che la sospensione possa poter arrecare alle stesse alcun nocumento.
L’obbligo di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale obbligatori per lavoratori cui venga corrisposta l’indennità di CIGS è stato introdotto con i decreti attuativi del 2 agosto 2022.
Ciò in ossequio e continuità con quanto già la legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021) ha previsto dal 1° gennaio 2022, data a partire dalla quale, allo scopo di supportare, implementare e rivalutare le professionalità, migliorando profili professionali e competenze, si è inteso regimentare l’accesso al beneficio limitandolo al rispetto di determinate condizioni di accesso e fruibilità, mediante l’abrogazione del precedente dispositivo normativo – relativo alla medesima disciplina giuridica – contenuto nell’art. 22 del D.L.vo 150/2015.
La finalità normativa tende a mantenere e garantire in capo a tali lavoratori lo standard di professionalità occupazionale anche nei periodi in cui si assista ad un’inevitabile sospensione dell’attività lavorativa.
Deputati al controllo del rispetto della frequentazione ai corsi sono gli ispettori del lavoro che, accertate le assenze ingiustificate, provvedono a rendicontarle all’INPS.
Di conseguenza, a seguito di tali omissioni i lavoratori che si siano resi inadempienti degli obblighi di formazione subiranno la sanzione prevista che, sostanzialmente, si traduce nell’obbligo di restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall’Istituto.
In ragione di tali importanti innovazioni, i lavoratori beneficiari di CIGS, salvo sporadiche eccezioni espressamente normate, hanno sempre l’obbligo di partecipare a tutte quelle iniziative promosse e finanziate dalle Regioni in ambito di politiche attive del lavoro, nei casi in cui il beneficio concesso sia collegato a momenti e periodi di sospensione dall’attività lavorativa o nei più frequenti casi in cui abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro.
Violare l’obbligo formativo significa incorrere nel rischio di subire una decurtazione dell’erogazione del trattamento salariale integrativo di una o più mensilità fino se non addirittura perdere completamente l’accesso al beneficio e decadere completamente dal sussidio.
Si tratta, pertanto, di una partecipazione obbligatoria, in nessun caso lasciata all’arbitrio ed alla discrezionalità dei lavoratori cassintegrati.
Sul punto, il D.M. 2 agosto 2022 individua, all’art. 2, una serie di sanzioni che, il cui iter procedimentale (ed il riferimento è soltanto ad esso) presenta forti somiglianze con quello che riguarda le imprese che, pur essendo tenute, per accordo sindacale, alla rotazione dei lavoratori in CIGS, non danno applicazione alla stessa.
L’accertamento delle assenze è compito degli ispettori del lavoro i quali relazionano all’INPS per la materiale applicazione della sanzione e per il recupero delle somme, che risultano indebitamente percepite da parte dei beneficiari del trattamento integrativo che si siano resi personalmente responsabili di tali inadempienze.
Tuttavia, è pur vero che, nei casi in cui vengano accertate assenze ingiustificate non si procederà a recuperare anche l’assegno unico familiare contestualmente corrisposto, tanto meno la contribuzione figurativa maturata.
Gli step di applicazione delle sanzioni variano a seconda delle violazioni accertate, ragione per la quale è previsto che:
- in caso di assenze che siano superiori al 50% della frequenza si procederà a decurtare la metà del trattamento mensile previsto a corrispondersi a titolo di CIGS oltre ad un’intera mensilità di trattamento a titolo di sanzione amministrativa;
- se le assenze supereranno l’80% del programma formativo individuale è prevista la decadenza del trattamento salariale;
- ove invece l’assenza sia limitata alla soglia partecipativa ricompresa tra il 25% ed il 50% del totale delle ore da seguire, la sanzione prevista sarà pari alla decurtazione di 1/3 del trattamento mensile a corrispondersi, a cui si aggiungerà la sanzione prevista dall’art. 25 ter che comporterà la complessiva perdita di una mensilità piena del trattamento salariale.
Valutazioni di natura diversa, giustificative delle assenze saranno oggetto di oggettiva disamina nei casi in cui il lavoratore riesca a documentare:
- assenza per malattia, corredandolo con regolare certificazione medica a supporto;
- stato di gravidanza per i periodi di astensione obbligatoria;
- gravi motivi familiari – certificati;
- assenze per citazioni in Tribunale;
- limitazione della libertà personale;
- forza maggiore per eventi di calamità naturale o socio-politici dovuti ad eventi pubblici;
- servizio civile / di leva o richiamo alle armi.
Con il proliferare dei controlli e l’obbligatorietà delle verifiche atte a tutelare la salvaguardia del bilancio dello Stato è opportuno prestare la massima attenzione al rispetto di tale obbligo, onde evitare di dover, incautamente, subire oltre al decurtamento delle somme previste a titolo di sussidio anche le sanzioni amministrative previste a corredo delle stesse, che poi, sostanzialmente si traducono, in termini economici, nella perdita del diritto alla corresponsione delle somme dovute e maturate.
Tuttavia è pure doveroso riflettere sull’utilità ed i benefici che conferisce la partecipazione ai corsi, condizione che costituisce una ricchezza aggiuntiva in favore del lavoratore in temporanea difficoltà occupazionale.
La stessa potenzialità formativa, di fatto, si traduce in un’occasione di crescita individuale per il successivo reinserimento nel contesto produttivo ed occupazionale e servirà, senza ombra di dubbio, ad implementare la professionalità del lavoratore, costruendosi un pacchetto formativo nei tempi di fermo lavorativo, nei periodi di attesa previsti e resisi necessari a causa di particolari condizioni del mercato del lavoro, che il lavoratore utilizzerà in default per la postuma riallocazione nel mondo del lavoro, emergendo, in sintesi, un rinnovato spirito di professionalità, adeguato ad una realtà dinamica ed in continua evoluzione.
di Angela Gerarda Fasulo