Congedo padri, morte perinatale

A  beneficio dei lavoratori dipendenti che diventano  padri nell’arco dell’anno 2021, l’Inps ha introdotto,  il congedo obbligatorio ampliandone  la durata a 10 giorni.

Questo, in sintesi,  il contenuto della circolare Inps n. 42 dell’11 marzo 2021 che disciplina anche il  “periodo di morte perinatale”, ovvero il  periodo ricompreso tra la ventottesima settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del bambino, tutela allargata ai primi  dieci giorni di vita neonato, secondo il recente parere espresso dal Ministero del lavoro.

Il beneficio è ovviamente disposto anche in favore dei padri  adottivi o che abbiano avuto in affidamento, fino ai cinque mesi di vita  o dalla data di accesso in famiglia del minore in adozione o in affidamento.

La  domanda  può  essere presentata:

  •  all’Inps, nei casi in cui  i lavoratori ricevano direttamente dall’ istituto l’erogazione dell’indennità;
  • al proprio  datore di lavoro, dando comunicazione scritta di fruizione del congedo, nei casi in cui  anticipi l’importo delle relative indennità. 

In tal caso il datore di lavoro,   si farà carico di comunicare all’Inps, mediante il rituale flusso  Uniemens e  DMAG,  il numero delle giornate di congedo fruite,  a seconda che trattasi di azienda ordinaria o  agricola.

La circolare ha anche precisato che il padre potrà fruire, in sostituzione alla madre, di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la stessa e in sua sostituzione, decurtandolo dal suo periodo di   astensione obbligatoria.

Verranno computate ed indennizzate le sole giornate lavorative.

Per quanto riguarda la fruibilità del congedo per i periodi di morte perinatale e le ipotesi di esclusione, la circolare INPS sul punto precisa espressamente che il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita, a condizione che:

1) il figlio risulti nato morto nel periodo che va dal primo giorno della 28° settimana di gestazione. In tal caso il periodo di cinque mesi entro cui è possibile fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio, in coincidenza con la data di decesso;

2) il decesso del figlio sia avvenuto nei primi dieci giorni di vita dello stesso: il giorno della nascita è compreso nel computo.

Comunque, in ordine alla decorrenza del periodo di congedo, il periodo di cinque mesi entro i quali poterne fruire decorre dalla nascita, in nessun caso dalla data di decesso.

 Non vi è possibilità alcuna di fruire del beneficio nei casi in cui i figli (nati, adottati o affidati) risultino deceduti dopo il   decimo giorno di vita.

di Angela Gerarda Fasulo