Concorsi e conflitti contrattuali

ll concorso o il conflitto tra più contratti di lavoro, fenomeni che si presentano ove le norme di più contratti disciplinino il medesimo istituto o nei casi in cui vi sia divergenza di interpretazioni giuridiche ed applicative, nell’ambito della disciplina di un medesimo rapporto di lavoro non è certamente infrequente nel corso dello svolgimento e della durata del rapporto di lavoro.

Il contratto collettivo, collocandosi nell’alveo dell’autonomia privata è ritenuto dal legislatore, ai sensi dell’art.1322 un contratto atipico.

Lo stesso è sempre assoggettato alla legge, fatti salvi i casi in cui sia migliorativo delle condizioni lavorative (in quanto, in virtù di un rapporto gerarchico, lo si qualifica come fonte inferiore).

Pur tuttavia esistono casi in cui  il legislatore conferisce al medesimo facoltà di deroga in pejus, ma le casistiche sono espressamente limitate ai soli casi previsti dalla legge (es. art. 2120 del codice civile).

Le vigenti normative settoriali prevedono, tuttavia, che si abbatta il conflitto  nei casi in cui si possa ricorrere al contratto nazionale di categoria o se la stessa legge rinvii ai contratti collettivi o se vi siano vie di uscita che consentano di poter derogare alla disciplina del contratto nazionale.

 Nel tempo la giurisprudenza ha conferito maggiore incisività e importanza al contratto aziendale, anche in caso di modifiche in peius in ordine alle mutate condizioni ambientali, in cui versano gli stessi lavoratori.

Fatto sta che i contratti collettivi hanno pur sempre un’efficacia erga omnes, che si rivolgono alla collettività della platea dei lavoratori a prescindere da ulteriori circostanze limitative e migliorative delle condizioni di lavoro.

Sul punto l’art. 39 della Costituzione contempla le linee guida da osservare per poter regimentare le modalità di stipula dei contratti collettivi, che al contempo conferisce ai sindacati una rappresentanza   unilaterale e proporzionale al numero di iscritti.

Se si considerano i fondamentali strumenti di tutela introdotti e garantiti dall’art. 2077 c.c. non è consentito inserire clausole, che introducono condizioni di lavoro meno favorevoli, rispetto a quelle previste dal contratto individuale.

In ragione di questa tutela rafforzata è prevista la sostituzione di queste clausole con quelle del contratto collettivo.

Tutto ciò rinvigorisce e conferma la plateale inderogabilità del contratto collettivo.

di Angela Gerarda Fasulo