Cassa integrazione disposizioni Covid – 19 l. 178/20

Ritardi insostenibili registratisi nell’erogazione della cassa integrazione hanno azzerato le capacità di recupero economico di centinaia di famiglie di lavoratori, sprovvisti dei redditi da lavoro, nel pieno dilagare della crisi pandemica, che ha messo a dura prova la stabilità dell’economia mondiale.

Molte le lamentele imputabili a ritardi: è’, tuttavia,  possibile   verificare, dal portale dell’INPS,  con  le credenziali di accesso del cittadino, le somme riscosse e quelle che verranno accreditate mediante consultazione del fascicolo previdenziale individuale.

In ordine alle modalità di presentazione della domanda, per il corrente anno, l’INPS, con la circolare n. 28 del 2021,  ha fornito ogni  istruzione operativa per fruire degli interventi previsti  – in  materia – dalla legge di Bilancio 2021, a sostegno del reddito  delle  famiglie: domande di Cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario possono essere presentate per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 e per una durata massima di 12 settimane  identificati con rinominata causale “Covid – 19 L. 178/20”.

Ulteriori interventi  sono stati confermati con circolare  INPS   n. 28 del 17 febbraio 2021 in favore  delle unità datoriali in crisi a seguito del deleterio impatto epidemiologico mondiale sul complessivo comparto imprese: stanziato un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per esuberi di personale e  per un  tempo massimo di 12 mesi.

Prevista per le imprese, come da disposizioni contenute nel comma 285 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, la possibilità di richiedere, nel biennio 2021-2022, un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria. Lo stesso, come prevede la circolare, può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. L’intervento di proroga opera nel limite di 130 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Ma le novità più interessanti, introdotte dai commi 299/305 dell’articolo 1 della  legge di bilancio 2021 riguardano, tra l’altro,  gli ulteriori  periodi di  trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO),  in favore di tutti i datori di lavoro che hanno  interrotto e ridotto l’attività produttiva aziendale a  causa degli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, facoltà riconosciuta indipendentemente dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali (alla data del 31 dicembre 2020)  e da parte di tutte le aziende, ovvero anche da parte di  quelle che fino ad oggi non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per  COVID-19.

Per i lavoratori è invece previsto, alla data del 1 gennaio 2021, la vigenza in essere di un regolare rapporto di lavoro, ritenendosi pure valide,  tuttavia, ai fini della corretta collocazione temporale delle stesse risorse lavorative, le assunzioni decorrenti dal 4 gennaio 2021, tenuto conto delle festività di inizio anno. Per le predette finalità, per altro verso, in caso di trasferimento o mera cessione aziendale, si tiene conto, anche,  del precedente periodo occupazionale in capo alla  compagine aziendale cedente o prima datrice datoriale al fine di poter avvalorare i periodi di continuità del  rapporto di lavoro, come disposto  dalle disposizioni contenute nell’articolo 2112  del Codice Civile per mantenere integro il diritto all’accesso agli ammortizzatori sociali da Covid-19.

di Angela Gerarda Fasulo