“Bonus assunzioni”

Con il Decreto di agosto il Governo ha varato nuove misure a sostegno della ripresa economica, aventi la precipua finalità di limitare la perdita dei posti di lavoro. La forte flessione occupazionale, certificata dai recenti dati Istat, è in crescente aumento, interessa oltre 84.000 unità e riguarda tutte la fasce di età, penalizzando principalmente le donne. Il tasso di occupazione è sceso al 57,60%. In sanatoria alla crisi occupazionale, l’azione governativa, per sostenere le famiglie, ha introdotto il “bonus assunzioni” che prevede:

  • sgravio del 100% della contribuzione per i neo-assunti a tempo indeterminato;
  • piena applicabilità dell’agevolazione a tutte le categorie di lavoratori, senza limiti anagrafici;
  • fruibilità totale da parte di tutte le aziende che assumeranno fino al 31.12.2020;
  • facoltà di trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
  • durata massima dello sgravio di sei mesi a partire dalla data di assunzione.

Unico limite previsto è il divieto di licenziamento del neo-assunto nei successivi nove/dodici mesi dalla cessazione dell’erogazione del beneficio.

Si tratta di sgravi contributivi che incidono sul risparmio del costo occupazionale, consentendo il parziale abbattimento delle perdite economiche aziendali subite in periodo emergenziale. Purtroppo, ancora tante le aziende che non riescono a riprendersi dalla crisi ed a riaprire le proprie attività a pieno ritmo occupazionale. Tutto ciò ha incrementato il tasso di impoverimento delle famiglie ed indebolito le stesse compagini aziendali datoriali. Per questo motivo, il Governo con il Decreto di agosto, varato in favore di quelle aziende che decidono di riaprire le attività, ha previsto il totale esonero della contribuzione previdenziale in caso di mantenimento in forza dei lavoratori. Lo sgravio avrà una durata massima di quattro mesi, rapportato alle ore di cassa integrazione fruite per i periodi di riassunzione in attività che richiamino i lavoratori in attività.

Per le nuove assunzioni, o per le stabilizzazioni in forza effettuate entro il 31 dicembre 2020, i datori di lavoro fruiranno dello sgravio contributivo di sei mesi, ove provvederanno ad incrementare la percentuale dell’organico in forza, rispetto ai precedenti 12 mesi di attività. Si tratta di sgravi compatibili con ulteriori agevolazioni in corso o fruibili da parte degli stessi datori di lavoro. Tali misure hanno, potenzialmente, l’obiettivo di arginare, in parte, il problema occupazionale e si aggiungono agli ulteriori provvedimenti varati, riparatori del blocco dei licenziamenti, alla proroga della cassa integrazione da Covid-19 ed ai nuovi bonus, introdotti in favore dei lavoratori del turismo e dello spettacolo. Ovviamente la decontribuzione è prevista solo in favore delle aziende, che non richiedono ulteriore cassa integrazione e che di fatto procedano ad un’effettiva e più celere ripresa occupazionale.

di Angela Gerarda Fasulo