Il decreto Sostegni ha previsto lo stralcio dell’importo debitorio di entità ridotta per somme inferiori a 5.000 euro, affidate ad agenti di riscossione.
In ordine a ciò, l’art. 4 del d..l.. 41 del 2021 al comma 4 ha disposto l’automatico annullamento di tutti i debiti stimati di importo inferiore alla soglia dei 5.000 euro alla data del 21 marzo 2021.
I parametri oggettivi riguardano:
- Debiti affidati all’agente di riscossione;
- Qualsiasi amministrazione pubblica o privata che sia ricorsa all’ente di riscossione;
- L’importo complessivo della cartella
- Distinti carichi debitori che non superino, ciascuno i 5.000 euro, ragione per la quale ove i singoli carichi non superino i 5.000 euro, ciascuno di essi potrà beneficiare dell’azzeramento.
Sono esclusi dallo stralcio:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
- l’IVA riscossa all’importazione.
Vi rientrano:
- I debiti rientranti nella c.d. Rottamazione-ter6 ;
in virtu’ di tali disposizioni, l’Agenzia delle Entrate con circolare del 22 settembre 2021 ha previsto che:
– sono sospese le azioni di recupero;
- sono interrotti i termini di prescrizione.
L’annullamento dei debiti è determinato alla data del 31 ottobre 2021.
Tutto ciò comporterà un procedimento di recupero delle somme da parte degli enti preposti al recupero, che potranno formulare richiesta di rimborso:
- delle spese di notifica delle cartelle di pagamento;
- delle procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, annullate per effetto dello Stralcio, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.
il rimborso verrà effettuato, con oneri a totale carico del bilancio dello Stato, suddiviso in due rate:
- una prima rata di ammontare non inferiore al 70 per cento del totale, che verrà liquidata entro il 31 dicembre 2021;
- una seconda rata per il solo ammontare residuo, che verrà saldata alla data del 30 giugno 2022.
di Angela Gerarda Fasulo