Azzeramento debiti fino a 5000 euro, decreto sostegni

Il decreto Sostegni ha previsto lo stralcio dell’importo debitorio di entità ridotta per somme inferiori a 5.000 euro, affidate ad agenti di riscossione.

In ordine a ciò, l’art. 4 del d..l.. 41 del 2021 al comma 4 ha disposto l’automatico annullamento di tutti i debiti stimati di importo inferiore alla soglia dei 5.000 euro alla data del 21 marzo 2021.

I parametri oggettivi riguardano:

  • Debiti  affidati all’agente di riscossione;
  • Qualsiasi amministrazione pubblica o privata che sia ricorsa all’ente di riscossione;
  • L’importo complessivo della cartella
  • Distinti carichi debitori che non superino, ciascuno i 5.000 euro, ragione per la quale ove i singoli carichi non superino i 5.000 euro, ciascuno di essi potrà beneficiare dell’azzeramento.

Sono esclusi dallo stralcio:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  •  i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  •  le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  •  le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
  •  l’IVA riscossa all’importazione.

Vi rientrano:

  • I debiti rientranti nella  c.d. Rottamazione-ter6 ;

in virtu’ di tali disposizioni, l’Agenzia delle Entrate con circolare del 22 settembre 2021 ha previsto che:
– sono sospese le azioni di recupero;

  • sono interrotti i termini di prescrizione.

L’annullamento dei debiti è determinato alla data del 31 ottobre 2021.

Tutto ciò comporterà un procedimento di recupero delle somme da parte degli enti  preposti al recupero, che potranno formulare richiesta di rimborso:

  •  delle spese di notifica delle cartelle di pagamento;
  • delle procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, annullate per effetto dello Stralcio, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

il rimborso verrà  effettuato, con oneri a totale  carico del bilancio dello Stato,  suddiviso in due rate:

  •  una prima rata di ammontare non inferiore al 70 per cento del totale,  che verrà liquidata entro il 31 dicembre 2021;
  • una  seconda  rata per il solo ammontare residuo, che verrà saldata alla data del 30 giugno 2022.

di Angela Gerarda Fasulo