Aumento delle pensioni di invalidità. Dopo la sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale, una circolare Inps dà il via al riconoscimento del c.d. “incremento al milione” per gli invalidi civili

A seguito della Sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale, con la quale è stato sancito come illegittimo il requisito dei 60 anni per l’aumento della pensione agli invalidi civili totali, il Governo ha recepito la decisione all’interno del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020.

L’Inps con circolare 107 del 23 settembre 2020 ha fornito le istruzioni dando il via all’incremento al milione.

L’aumento della pensione riconosciuta agli invalidi civili totali spetta a partire dai 18 anni di età e non dopo il sessantesimo anno. I requisiti che determinano l’aumento della pensione sono di reddito, individuale e coniugale, aumento riconosciuto a tutti gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che passa da 286,81 euro a 651,51 euro.

La decorrenza dell’aumento è stabilita dal 20 luglio 2020 e con riconoscimento dell’incremento all’assegno per 13 mensilità.

L’aumento della pensione spetta, in base a requisiti di reddito, ai titolari di

  • Redditi propri (soggetti non coniugati) che non devono essere superiori a 8,469,63 euro;
  • Redditi propri non superiori a 8,469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge (per soggetti coniugati) di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, l’aumento non spetterà all’altro coniuge.

Si inserisce qui il link della circolare 107 del 23 settembre 2020 per eventuali approfondimenti:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20107%20del%2023-09-2020.pdf

di Francesca Caracò