Assunzioni e sgravi contributivi per le donne vittime di violenza

Con circolare n. 133 del 10 settembre l’INPS ha regimentato e previsto sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che assumano donne vittime di ogni genere di violenza prevedendo che l’agevolazione esonerativa degli adempimenti  previdenziali sia esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, beneficio riconosciuto  in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.

In relazione a quanto previsto, che rinvia per la disciplina di dettaglio, alle indicazioni già fornite con circolare n 53/2020.

 al beneficio possano accedere:

  • Le cooperative sociali previste dalla L. 381/1991.

Lo scopo sociale dell’assunzione deve prevedere l’inserimento e l’integrazione  dei servizi socio-sanitari ed educativi per lo svolgimento di :;

  • attività agricole;
  • attività  industriali;
  • attività  commerciali;
  • servizi orientate all’integrazione lavorativo di persone  svantaggiate.

L’incentivo compete per l’assunzione di donne vittime di ogni genere di violenza, collocate all’interno di percorsi di protezione, che siano certificati dai

  • – servizi sociali di residenza,
  • Centri antiviolenza;
  • Case rifugio;
  • Servizi di assistenza alle vittime.

Sono oggetto di incentivo (in aggiunta ai periodi occupazionali effettuati nel corso dell’anno 2018):

  • Tutte le assunzioni  a tempo indeterminato effettuate tra il 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, salvo che trattasi di rapporti di lavoro a tempo determinato, già in corso, trasformati a tempo indeterminato, fattispecie che non rientra nello schema di esonero della contribuzione previdenziale;
  • Nuove assunzioni a tempo indeterminato nel settore del lavoro domestico;
  • Rapporti di  apprendistato (esulano dal beneficio  le prestazioni lavorativa occasionali, previste e regolamentate dall’art.54 – bis del d.l. 24.4.2017 n 50, introdotto in aggiunta al disposizioni contenute nel disposto normativo del  21 giugno 2017 n 96 in occasione della sua conversione in legge);
  • Rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei casi di assunzione con somministrazione dei lavoratori,  ed anche ove  la prestazione lavorativa venga verso l’utilizzatore  a tempo determinato;
  • Rapporti di lavoro a tempo pieno;
  • Rapporti di lavoro a tempo parziale, sia esso orizzontale o verticale. 

L’esonero contributivo, relativo al solo versamento della contribuzione previdenziale, eccezion fatta per contributi a versarsi all’INAIL, non può superare la soglia dei 350 euro mensili.

Ove, tuttavia, il rapporto di lavoro si venga a risolvere nel corso del mese, il parametro esonerativo di riferimento sarà pari ad €11,29 (di sgravio) per ogni giornata di lavoro effettuata.

L’incentivo ha una durata massima di dodici mesi e l’agevolazione decorre dalla data di assunzione, a condizione che la stessa venga effettuata entro il 31 dicembre 2021.

Non sono previste casistiche di sospensione per assenze a vario titolo effettuate, eccezion fatta per le ipotesi di maternità, unica fattispecie espressamente contemplata ai fini del  differimento temporale di godimento del beneficio.

di Angela Gerarda Fasulo