Assunzioni donne bonus per i datori di lavoro senza limitazioni

Con la legge di Bilancio 2021 è previsto il totale esonero della contribuzione previdenziale  in favore delle aziende che nel corso del biennio 2021 / 2022 provvederanno ad assumere donne lavoratrici, che non abbiano  superato i 36 anni di età (con tetto massimo fino a 6.000,00 euro).

Il periodo di fruizione del beneficio  ha la seguente durata:

  •  12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato,
  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato,
  • 18 mesi dalla data di  proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.

È possibile cumulare lo  sgravio  con altre ipotesi di esoneri o di  riduzioni delle aliquote, previste dalla vigente normativa.

Non esiste alcun discrimen in relazione al nomen iuris adottato  dal contratto a valle del rapporto di lavoro, non  rimanendo esclusa la possibilità di fruizione dell’incentivo, anche in caso di rapporti di lavoro part-time o di associazione in partecipazione o per qualsivoglia ulteriore forma utilizzata per regimentarne la disciplina attuativa.

La ratio della manovra è orientata a sostenere ed incrementare i livelli occupazionali, assumendo a parametro di riferimento la media statistica tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese con quello mediamente in forza nell’arco degli ultimi 12 mesi.

L’INPS, con circolare n 32 del 22 febbraio 2021 ha reso ogni indicazione utile, a supporto delle agevolazioni, che possono essere fruite in ordine a tale bonus.

In buona sostanza, lo sgravio contributivo è accessibile in favore  di  tutte le unità datoriali in essere sul territorio italiano, bonus esteso, senza limitazioni di sorta, anche alle aziende agricole.

L’agevolazione non è estesa alle pubbliche amministrazioni, inquadrate nell’ambito dell’elencazione ricompresa all’interno dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n 165/2001. Di conseguenza sono escluse le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni, ma anche le Università, gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici, le Camere di commercio e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300-1999.

Rientrano, invece, nell’elenco dei beneficiari:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

L’assunzione è prevista in favore  di:

  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tre le tipologie di rapporti di lavoro incentivate:

  • assunzioni a tempo determinato;
  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

di Angela Gerarda Fasulo